COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 62/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Reclamo proposto dalla S.S. Impavida Vernio avverso la delibera con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Gentili Dario. (C.U. n. 22 del 10.11.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 62/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Reclamo proposto dalla S.S. Impavida Vernio avverso la delibera con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Gentili Dario. (C.U. n. 22 del 10.11.2005) “Per condotta violenta verso un calciatore avversario” questa la motivazione posta dal G.S. a fondamento della decisione che, riportata in epigrafe, viene impugnata dalla S.S. Impavida di Vernio. Il reclamo, estremamente sintetico nel contenuto, nel richiedere la riduzione della sanzione, eccessiva secondo la Società, riconosce che il fallo è stato commesso dal tesserato ritenendolo però privo di violenza. L’esame degli atti ufficiali costituenti, come è noto, l’unica fonte di prova a disposizione degli organi della Giustizia Sportiva, preclude l’accoglimento del reclamo. Non può essere messa in dubbio l’esistenza del fatto, peraltro riconosciuto dalla società, la cui dinamica risulta dal rapporto di gara. L’arbitro così descrive il fatto “…..perché con il pallone non in gioco, rifilava un calcione all’altezza del ginocchio sinistro del …, procurandogli un forte ma momentaneo dolore”. L’episodio, quindi, riveste tutti i connotati dell’atto violento. A tal proposito la Commissione ritiene dover ricordare che, con la modifica introdotta dal Consiglio Federale in data 24 agosto 2005, sono state innovate le sanzioni di cui all’articolo 14 del C.G.S. con l’aggiunta del comma 2 bis. Tale modifica prevede la squalifica: - alla lettera b) di tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, - alla lettera c) di cinque giornate nel caso che la condotta violenta di cui alla lettera b sia particolarmente grave; - alla lettera d) di otto giornate nel caso di condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara. Questa determinazione di sanzioni non può che riferirsi al minimo edittale per cui nessuna censura può essere posta alla decisione del G.S. né in punto di fatto né in punto di entità della sanzione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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