COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 049/06-sa. Impugnazione della Nuova Società Polisportiva Chiusi, avverso la squalifica del giocatore BATTAGLINI ROBERTO inflitta dal G.S. regionale, per mesi sei, fino al 27 aprile 2006 (Com. Uff. n. 20 del 27 ottobre 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 049/06-sa. Impugnazione della Nuova Società Polisportiva Chiusi, avverso la squalifica del giocatore BATTAGLINI ROBERTO inflitta dal G.S. regionale, per mesi sei, fino al 27 aprile 2006 (Com. Uff. n. 20 del 27 ottobre 2005). Con rituale gravame, la intestata società, assistita da patrocinatore legale, adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, che il G.S. Regionale aveva così motivato: “ Protestando vivacemente con il D.G. gli dava due spinte al petto con le mani”- Deduceva la reclamante, anche in sede di audizione dinanzi a questa Commissione - svoltasi in data 18 novembre 2005 - che il giocatore, in esito a decisione tecnica ( convalida di un gol, non avendo la palla oltrepassata la linea bianca) ritenuta errata del DG, aveva vibratamente protestato con lo stesso – sia pure in modo “eccessivamente vivace” , ma senza pronunciare alcuna frase offensiva nei di lui confronti ed al solo fine di farlo recedere, unitamente al suo collaboratore di linea che lo aveva indirizzato in tale decisione. Con descrizione dettagliata del fatto, la medesima reclamante precisava che il duplice contatto fisico del BATTAGLINI con il direttore di gara non sarebbe avvenuto con il palmo delle mani, ma con il dorso delle stesse, con uso della forza misurato, di lievissima entità, indice di un mantenuto autocontrollo del proprio agire, caratterizzato dalla mancanza di intenti violenti e lesivi del tesserato.”.- Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, il DG ha ribadito la dinamica dei fatti come sopra descritta dal giudice nella motivazione della sanzione che effettivamente ricostruiscono la condotta. “ …Appena convalidata la rete del vantaggio del Barberino, il Battaglini si scaraventava animosamente verso di me facendo circa 30 metri di corsa ed una volta arrivato a me vicino, mi dava due violente spinte con il palmo della mano al petto, che non mi provocavano dolore ma che mi facevano indietreggiare di due o tre passi e perdere momentaneamente l’equilibrio. In seguito si è diretto rapidamente in direzione del mio assistente così velocemente da non permettermi di estrarre il cartellino rosso, cosa che ho fatto appena sono riuscito a portarlo via dal mio assistente che era accerchiato anche da latri due o tre giocatori”.- Conclamati i fatti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale - osserva questa CD che la condotta del giocatore ha avuto modalità e caratteristiche di svolgimento tali da consentire una certa riduzione della sanzione, adottata dal primo Giudice alla luce di un referto puntuale, comunque sintetico, ma anche della conoscenza maggiore di dettagli offerti a questo Collegio solo con il supplemento di rapporto. In definitiva, l’ azione del calciatore è stata caratterizzata effettivamente da non rimarchevole connotazione aggressiva e solo minimamente lesiva, pur con proteste vibranti ed, assolutamente “eclatanti”, con una corsa di trenta metri verso il DG, il duplice contatto con l’arbitro e l’ulteriore corsa verso l’assistente di gara; ma, nel prolungato contesto descritto, non è stata espressa alcuna frase ingiuriosa né minacciosa verso i due direttori tecnici (come infatti non riportate); queste, al contrario, sintomatiche di atteggiamento più marcatamente aggressivo ed a ciò direzionato. Se le spinte sono state estrinsecate – peraltro da soggetto “dal fisico ragguardevole”, come rappresentato e constatato dal Collegio - con il palmo delle mani, quindi in modo diretto al petto, esse cagionando anche un certo arretramento della di lui persona, è altresì appurato che da ciò non sia derivato alcun dolore per la persona dell’arbitro. In definitiva, può assentirsi quel parziale autocontrollo del soggetto agente, teso a direzionare la propria azione nel senso di non arrecare pregiudizio fisico al DG. Opportune ed apprezzate dal DG le scuse del giocatore pressoché immediate e ribadite in questa sede. Conclusivamente , ritiene il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni assimilabili per la tipologia e gli effetti, non sottacendosi la mancanza assoluta di dolore e quindi di reali pregiudizi fisici, detta condotta deve essere valutata in termini di gravità lievemente inferiore rispetto a quanto deciso dal giudice di prima istanza. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata quella stabilita in mesi quattro, complessivamente, cioè, fino al 27 febbraio 2006. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BATTAGLINI ROBERTO stabilendola in mesi quattro, fino al 27 febbraio 2006 (anziché fino al 27 aprile 2006, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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