COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 057/06-pv. Oggetto: reclamo dell’Alleanza Giovanile Dicomano A.S.D. C.S. avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Donzellotti Giacomo fino al 27/04/2006 (C.U. n. 20 del 27/10/2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 057/06-pv. Oggetto: reclamo dell’Alleanza Giovanile Dicomano A.S.D. C.S. avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Donzellotti Giacomo fino al 27/04/2006 (C.U. n. 20 del 27/10/2005). Il G.S. applicava a Donzellotti Giacomo la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 23 ottobre 2005 tra la società reclamante e l’Unione Sportiva Molinense, con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica batteva le mani all’arbitro in segno di scherno e quindi dava la mano allo stesso per il saluto e volontariamente gliela stringeva forte tanto da provocargli dolore anche se lieve. Usciva dal campo persistendo nel suo atteggiamento di scherno e quindi, a fine gara, rivolgeva al D.G. frasi irriguardose”. Ricorre l’impugnante la quale, pur non smentendo le affermazioni arbitrali, sottolinea, con un particolareggiato conteggio, che tiene conto delle singole condotte illecite tenute in campo dal calciatore, l’eccessività della sanzione irrogata contestandone il quantum; conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. Sebbene le dichiarazioni arbitrali diano certezza alla volontarietà dei gesti - come compiutamente descritto nel rapporto di gara - volontarietà confortata dal successivo atteggiamento aggressivo del giocatore - la sanzione appare comunque eccessiva; infatti, pur essendo corretto un fisiologico aumento della stessa in ordine alla pluralità e platealità delle condotte illecite, la squalifica deve essere valutata anche con riferimento alla concreta offensività dei gesti posti in essere ed alle precedenti decisioni in merito adottate da questa commissione; l’assoluta assenza di conseguenze fisiche del D.G. ed il dubbio che il giocatore volesse realmente cagionare dolore allo stesso, impongono una diminuzione della squalifica. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Alleanza Giovanile Dicomano A.S.D. C.S. e riduce la squalifica inflitta al giocatore Donzellotti Giacomo fino al 27/02/2006 anziché fino al 27/04/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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