COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 061/06-rn. Reclamo Circolo Arci P. Carli Avverso Provvedimento Del Gs. Provinciale Di Lucca Esito Gara Arci Carli-Telco Sitemi (C.U. N° 15 Del 2112005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 061/06-rn. Reclamo Circolo Arci P. Carli Avverso Provvedimento Del Gs. Provinciale Di Lucca Esito Gara Arci Carli-Telco Sitemi (C.U. N° 15 Del 2112005) Propone rituale reclamo il Circolo Arci P. Carli avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca con la quale si assegna la perdita della partita per 0-3 a detta società con articolata motivazione. La fattispecie è la seguente: il D.G. ha ritenuto finita la partita allorché il Capitano si è rifiutato di sostituire l’assistente di parte (espulso), contravvenendo allo specifico dovere del capitano di assicurare collaborazione al D.G. Quest’ultimo stava per espellere il capitano quando il fare minaccioso dei componenti della squadra ha indotto il medesimo arbitro ad effettuare il triplice fischio senza notificare l’espulsione. La società reclamante non condivide la decisione del primo giudice e chiede la ripetizione della gara. Sostiene infatti che non sarebbero veritieri gli episodi violenti addebitati ai propri tesserati, e che non vi sarebbe stata alcuna situazione di pericolo per il D.G.. Quest’ultimo inoltre non solo non avrebbe notificato l’espulsione al capitano, ma avrebbe effettuato alcune richieste del tutto inconferenti, e successivamente, del tutto arbitrariamente, sospeso la gara. La C.D. esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Dagli atti emerge chiaramente il comportamento gravemente scorretto del capitano e di tutta la dirigenza della società reclamante, e della mancata collaborazione per la sostituzione dell’assistente di parte espulso per comportamento non regolamentare. Emerge altresì il turbamento del D.G. che vistosi minacciato dall’atteggiamento di varie persone tra giocatori e dirigenti, trovandosi nei pressi dell’entrata degli spogliatoi ha ritenuto opportuno per salvaguardare la propria incolumità, fischiare la fine anticipata della gara senza notificare l’espulsione al capitano. Ove ciò non fosse sufficiente (ma lo è per giurisprudenza costante di questa C.D.), la società reclamante non ha ottemperato all’obbligo di fornire l’assistente di parte su precisa richiesta del D.G., anzi, per bocca del capitano si è rifiutata di farlo, ponendo in essere una ulteriore condotta meritevole di censura e che da sola comporta la sospensione della gara per condotta non regolamentare e conseguente perdita della partita. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa
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