COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 065/06-gl. Gara Montecalvoli – Larcianese (0-3) del 6/11/05 Campionato di Eccellenza. In C.U. Regionale Toscana n.22 del 10/11/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 065/06-gl. Gara Montecalvoli – Larcianese (0-3) del 6/11/05 Campionato di Eccellenza. In C.U. Regionale Toscana n.22 del 10/11/05. Reclamo della società Montecalvoli contro le decisioni del G.S. Regionale Toscana per i seguenti calciatori: - Pardini Alessio squalificato per tre giornate per condotta violenta verso un calciatore avversario; - Guidi Dario, squalificato per sei giornate per condotta violenta verso un calciatore avversario. Alla notifica offendeva e minacciava il D.G. La reclamante difende i propri tesserati come segue: Pardini Alessio. Si tratta della conseguenza involontaria dopo un fallo di gioco. Viene richiesta una riduzione della sanzione. Guidi Dario. La reclamante sostiene che il proprio tesserato, al fine di potere battere un calcio di punizione a proprio favore, allontanava i giocatori avversari allungando un braccio e solo casualmente colpiva uno di essi senza tuttavia procurargli alcun danno. Viene richiesta una riduzione della sanzione. Il D.G per quanto attiene al Pardini, conferma il suo comportamento violento, mentre per quanto attiene al Guidi, sostiene che effettivamente il gesto dello stesso era finalizzato ad allontanare l’avversario e che il colpo è stato lieve perché portato con il braccio già disteso. L’avversario del Guidi è caduto a terra solo per accentuare il fallo subito e non per il colpo ricevuto. La C.D. ha esaminato le due posizioni in tempi diversi. Alla udienza del 18/11/05 è stata esaminata la posizione del Pardini con conferma della sanzione inflitta dal G.S. I fatti per questo tesserato sono chiari così come la descrizione data dall’arbitro. Per quanto attiene invece il Guidi, all’udienza del 2/12/05 è stata ascoltata la voce della società per bocca del suo Presidente, il quale ha tenuto a ribadire il contenuto del reclamo, sostenendo con forza la pochezza del gesto dannoso provocato dal proprio tesserato. Per quanto attiene il reclamo relativo al calciatore Guidi, La C.D. ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento per la parte relativa al gesto violento posto in essere dallo stesso. In primo luogo occorre sottolineare che la reclamante nulla dice circa le offese profferite dal proprio tesserato verso l’arbitro, pertanto sul punto il fatto non risulta contestato. Per quanto attiene il gesto posto in essere dal Guidi, si evidenzia come lo stesso, sia pure da stigmatizzare e censurare, non riveste la caratteristica propria dell’atto violento in senso stretto, bensì di un comportamento fortemente antisportivo e pertanto deplorevole. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo relativamente al Calciatore Pardini Alessio, accogliendo invece quello relativo a Guidi Dario, tanto da ridurre l’originaria squalifica da sei giornate a quattro giornate. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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