COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 045/06-gc – Reclamo presentato dalla S.S. Sangiustinese avverso la decisione del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato il sig. Rapaccini Daniele fino al 31.10.2006. C.U. N° 14 del 26.10.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 045/06-gc - Reclamo presentato dalla S.S. Sangiustinese avverso la decisione del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato il sig. Rapaccini Daniele fino al 31.10.2006. C.U. N° 14 del 26.10.2005. Il Giudice Sportivo di Arezzo comminava al tesserato Rapaccini Daniele la squalifica in epigrafe poiché questi a fine gara andava incontro al D.G. urlandogli frasi minacciose. Nel contempo lo tirava per la maglia, quindi gli dava quattro o cinque pacche sulla schiena a scopo intimidatorio ma senza procurargli dolore. Perdurava nel proprio atteggiamento per circa 20 metri quindi, prima di fare rientro nel proprio spogliatoio, sempre in segno di sfida e senza procurargli dolore, gli appoggiava un dito nel petto e lo spingeva tre o quattro volte. Nel contempo si avvicinava all’orecchio del D.G. urlando frase offensiva e procurandogli leggero fastidio. Entrando nel proprio spogliatoio reiterava le minacce e sbatteva la porta in segno di stizza. Il fatto accadeva alla fine dell’incontro Sangiustinese / Pietraia del 23.10.2005. Con sintetico reclamo la S.S. Sangiustinese contesta la decisione del G.S. sostenendo che quanto descritto nel rapporto di gara non è mai accaduto. Conclude con la richiesta di annullamento della sanzione ovvero con una sua sensibile mitigazione. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa C.D., l’arbitro conferma gli episodi già descritti, precisando però che le pacche, oltre a non procurargli dolore, sono state leggere, così come leggera è stata la spinta. Che poi non vi fosse dolore era stato già evidenziato nel primo rapporto. Il reclamo merita accoglimento. Ancorché le motivazioni della reclamante appaiano deboli (nega totalmente l’accaduto, senza però contribuire alla ricostruzione dei fatti), dalla lettura del supplemento di rapporto emerge – oltre alla conferma dell’atteggiamento minaccioso perseverante e insistente del tesserato – un quadro che fa tendere ad escludere che vi fosse un’intenzione di assumere un atteggiamento violento che andasse al di là delle pesanti e asfissianti provocazioni, condite da ripetuti leggeri contatti fisici (che in ogni caso devono essere adeguatamente sanzionati). In altre parole in questa sede si è presentato un quadro un minimo diverso da quello nella disponibilità del Primo Giudice, il che consente a questa C.D. di calibrare diversamente la sanzione inflitta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. Rapaccini Daniele al 26 luglio 2006. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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