COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 052/06-Rn.Reclamo U.S. Elba 2000 Avverso Le Seguenti Sanzioni – Squalifica Di – Signorini Massimiliano Fino Al 1822006 – Barbetti Rolando Fino Al 3052007 (C.U. N° 14 Del 19102005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 052/06-Rn.Reclamo U.S. Elba 2000 Avverso Le Seguenti Sanzioni - Squalifica Di - Signorini Massimiliano Fino Al 1822006 - Barbetti Rolando Fino Al 3052007 (C.U. N° 14 Del 19102005) Reclama la U.S. Elba 2000 avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. Provinciale di Livorno, con articolate motivazioni, diffusamente riportate sul comunicato ufficiale. In particolare, sinteticamente, si contesta al Signorini di aver spinto il D.G., al Barbetti di aver sferrato un calcio ad una caviglia procurando dolore al D.G.. La società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni non tanto contestando l’accadimento (spinta e calcio), quanto la volontarietà degli episodi ascritti ai propri calciatori. Sottolinea come l’atmosfera tesa dell’incontro, definito “un derby” abbia inciso sul nervosismo dei giocatori ed il contatto col D.G. sarebbe stato per il Signorini mosso dalla volontà di attirare l’attenzione, per il Barbetti dalla sua irruenza nel correre per protestare che avrebbe portato al contatto del tutto involontario. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, ascoltata la reclamante all’udienza 2122005, decide di accogliere parzialmente il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma in toto, fornendo ulteriori chiarimenti, i fatti che hanno portato alle sanzioni comminate, escludendo la fortuità eo la involontarietà dei comportamenti dei calciatori. E’ noto come nel diritto sportivo i documenti ufficiali ed in particolare il rapporto ed il supplemento costituiscano prova privilegiata, né la reclamante ha fornito a questa commissione elementi ed argomenti convincenti tali da poter mettere in dubbio l’attendibilità di quanto riportato dal D.G.. Le sanzioni comminate possono essere prese in esame solo sotto il profilo della congruità. A tal proposito, se la sanzione inflitta al Signorini appare in linea con decisioni relative a casi analoghi, quella inflitta al Barbetti appare severa e meritevole di riduzione ad anni uno, anche se non in considerazione dei trascorsi disciplinari del calciatore (così come illustrati dalla società nel corso dell’udienza). P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Barbetti Rolando fino al 18102005 conferma la squalifica a Signorini Massimiliano, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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