COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 069/06-Rn. Reclamo U.S. Elba 2000 Avverso Squalifica Fino Al 32006 Del Calciatore Carlesi Paolo (C.U. N° 16 Del 9112005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 069/06-Rn. Reclamo U.S. Elba 2000 Avverso Squalifica Fino Al 32006 Del Calciatore Carlesi Paolo (C.U. N° 16 Del 9112005) Propone rituale reclamo l’U.S. Elba 2000 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. provinciale di Livorno con la seguente motivazione: “Contestando una decisione del D.G. gli si avvicinava con fare alterato e, appoggiandogli le mani sul petto, lo faceva indietreggiare di circa un metro senza procurargli dolore”. Assume la reclamante che il contatto tra il calciatore ed il D.G., se vi è stato, non ha assunto la caratteristica di una spinta, ma solo il protendere le braccia all’indirizzo del D.G. il quale istintivamente è arretrato, ma non per l’effetto della spinta, conseguentemente chiede una congrua riduzione della sanzione. Tali considerazione venivano reiterate all’udienza 2122006 dal rappresentante della società delegato dal Presidente. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la volontarietà della azione del Carlesi ed aggiunge che l’indietreggiare descritto non era dovuto all’istinto di sottrarsi al contatto, ma proprio frutto della forza impressa dal calciatore alla spinta. I fatti sono acclarati e stante la mancanza di dolore appare congrua la sanzione comminata, che pertanto va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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