COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 81/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Reclamo proposto dalla Acsi Polisportiva Avenza avverso la delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Benassi Davide. (C.U. n. 23 del 17.11.2005) Con tempestivo reclamo la Polisportiva Avenza ha impugnato il provvedimento assunto dal G.S. Regionale e riportato in epigrafe avente la seguente motivazione :

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 81/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Reclamo proposto dalla Acsi Polisportiva Avenza avverso la delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Benassi Davide. (C.U. n. 23 del 17.11.2005) Con tempestivo reclamo la Polisportiva Avenza ha impugnato il provvedimento assunto dal G.S. Regionale e riportato in epigrafe avente la seguente motivazione : “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.” Contesta la Società reclamante la esistenza della condotta violenta ritenendo doversi addebitare al calciatore unicamente le offese da questi rivolte al D.G. successivamente all’episodio che ha determinato l’espulsione. In ordine a tale addebito richiama un precedente provvedimento disciplinare preso nei confronti di altro calciatore e pubblicato sul C.U. n. 21 dal quale si evince che sono state comminate in quell’occasione due giornate di gara per minacce, fatto “ ben più grave delle offese addebitate al Benassi”. Per quanto concerne invece l’episodio contestato che ha dato luogo alla espulsione del calciatore, la Società, pur ammettendo il fatto, ritiene ” inesistente la condotta violenta” dato che il Benassi ha colpito “ solo lievemente l’avversario con un calcio” tentando di “fermarne l’impeto e la forza dell’intervento”. Ritiene ancora che il fallo, pur commesso a giuoco fermo, è stato iniziato prima dell’interruzione del giuoco stesso. Acquisito il supplemento di rapporto, la C.D. ritiene non potersi dar luogo all’accoglimento del reclamo. Infatti in tale documento, redatto in modo estremamente preciso e chiaro, il D.G. afferma ripetutamente come il calciatore, rialzandosi da terra e a giuoco fermo, colpiva con assoluta volontarietà l’avversario, per di più da tergo. Dagli atti di gara quindi risulta la evidente intenzione di colpire nonché, altra circostanza determinante, che il gesto è stato compiuto a giuoco fermo: quindi con piena volontarietà. Appurati in tal modo i fatti la C.D. esamina il provvedimento impugnato sotto l’aspetto della entità della sanzione irrogata. Il G.S. ha correttamente applicato la norma di cui all’art. 14, comma 2 bis, lettera b) che sanziona con tre giornate di squalifica la condotta violenta nei confronti di calciatori. La modifica apportata alla norma previdente varia la sanzione minima applicabile allorché venga dimostrata la esistenza del fatto violento (da due a tre giornate di squalifica), riservando maggiori sanzioni, cinque ed otto giornate, per fatti più gravi. Nella fattispecie il gesto violento si è verificato, come attestato dal D.G. e non smentito dalla Società, a nulla influendo, come sostiene la reclamante, “ il lieve danno procurato all’avversario”, per cui è applicabile la sanzione nella misura minima. La delibera impugnata tiene conto, inoltre, delle offese rivolte dal calciatore al D.G., con la applicazione di una ulteriore sanzione di squalifica per due giornate, per cui essa è immune da censure sia in ordine al fatto che alla entità della sanzione comminata. P . Q . M . La C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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