COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 066/06-sa.Impugnazione della A. C. LIDO di CAMAIORE, avverso la squalifica del calciatore Sig. DI CLEMENTE STEFANO, per otto giornate, inflitta dal G.S. Provinciale di Lucca (Com. Uff. n. 17 del 10 novembre 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 066/06-sa.Impugnazione della A. C. LIDO di CAMAIORE, avverso la squalifica del calciatore Sig. DI CLEMENTE STEFANO, per otto giornate, inflitta dal G.S. Provinciale di Lucca (Com. Uff. n. 17 del 10 novembre 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. DI CLEMENTE STEFANO che il Giudice provinciale di Lucca aveva così motivato: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica teneva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Si toglieva la fascia di capitano e la gettava ad alcuni metri dal DG in segno di sfida e nel contempo profferiva una velata minaccia. Sanzione aggravata in perché capitano .”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato aveva effettivamente applaudito in tono ironico l’arbitro al momento della espulsione, conseguente a doppia a ammonizione, mentre il lancio della fascia era stato sicuramente non diretto alla persona dell’arbitro, posto che lo stesso DG indica la relativa caduta ad alcuni metri. La frase minacciosa sarebbe da considerarsi di lieve portata L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, ed illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto sintetizzato nella motivazione del provvedimento del primo giudice. Egli ribadisce il primo suo scritto, precisando che : “…quando nel rapporto arbitrale da me redatto scrivevo che “ si levava la fascia di capitano.. e la tirava verso di me in segno di sfida…la fascia cadeva in terra ad alcuni metri da me…” intendevo dire che il calciatore DI CLEMENTE STEFANO tirava la fascia verso la mia direzione, senza con questo sottintendere che volesse colpirmi, anche perché data la vicinanza ci sarebbe certamente riuscito; la fascia cadeva a circa due metri da me in terra. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale - la quale non può non prevalere sulla eventuale diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che è attribuita dalla Carte Federali - attesta con precisione la volontarietà della condotta del DI CLEMENTE, evidentemente percepita, con chiarezza, con la pluralità di frasi richiamate negli atti, che hanno sicuro contenuto ingiurioso. A ciò – ed è maggiormente rilevante – sono seguiti in “progressione” l’applauso, a mò di scherno, al suo indirizzo, e quindi il lancio della fascia di capitano; questo gesto, come è stato appurato, effettivamente deve essere valutato quale espressione “di sfida” o soprattutto gravemente irriguardoso, ma non certo accompagnato da intenti “aggressivi” e, tanto meno, lesivi ( eventuale lancio al volto ) -. Alla luce di quanto sopra, ridimensionato il “fatto del lancio della fascia”, la sanzione come stabilita nel primo giudizio (8 giornate, che certo intendeva anche opportunamente stigmatizzare la pluralità degli indebiti comportamenti, e la loro “escalation” anche in termini di una certa gravità) può essere ridotta a cinque giornate, valutata comunque l’assenza di intenti lesivi / e/o aggressivi, e tiene conto, anche richiamati i casi similari: della sanzione automatica per la espulsione (una giornata) - sulla quale l’Organo di Giustizia non può interloquire essendo rimessa la decisione adottata sul campo alla discrezionale valutazione del giudice - della stessa frase oltraggiosa, comunque a contenuto duplice (una giornata); dello scherno alla persona dell’arbitro, costituito dall’applauso ironico e della proferita minaccia “ non finisce qui, ti aspetto fuori” (ulteriore due giornate). Vi è inoltre l’ aggravio sanzionatorio (una giornata ancora) che deriva dalla qualifica di capitano, quale soggetto, che, deputato ai rapporti con l'arbitro, ove violi tale compito istituzionale, con condotta esattamente contraria allo spirito di lealtà sportiva e di collaborazione con il giudice di gara, che dovrebbe connotarla, commette azione da giudicarsi con aumentato e più significativo addebito disciplinare. P.Q.M. Accoglie il reclamo, e riduce la sanzione come sopra inflitta ed in epigrafe indicata a cinque giornate. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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