COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 080/06-rg. Reclamo della U.S.D. Casellina avverso la squalifica del calciatore Francesco Messano per sei gare. C.U. n 21 del 16-11-2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 080/06-rg. Reclamo della U.S.D. Casellina avverso la squalifica del calciatore Francesco Messano per sei gare. C.U. n 21 del 16-11-2005. A fine gara, vicino alla porta di ingresso agli spogliatoi, il calciatore in oggetto si avvicinava al D.G. e gli stringeva la mano in maniera violenta, tirandogliela verso terra. Accompagnava a tale gesto con una frase minacciosa. Per tale comportamento veniva squalificato per sei gare. Propone reclamo la società U.S.D. Casellina, affermando che il proprio tesserato,nervoso per il risultato della gara, stringeva la mano dell’arbitro in maniera eccessiva ma tirandolo verso di se e senza profferire frasi minacciose. Inoltre, secondo la reclamante, la sanzione inflitta nel caso di specie sarebbe eccessiva, essendo il calciatore in questione una persona molto corretta,squalificato una sola volta negli ultimi due anni e per somma di ammonizioni. Chiede,pertanto,una riduzione della medesima. Sentito per le vie brevi il D.G. ha affermato che il calciatore gli ha stretto la mano in modo violento,tirandogliela verso il basso quasi a volerlo far cadere. Esaminato il fascicolo di gara questa Commissione osserva che i fatti contestati al calciatore appaiono assolutamente provati e la sanzione inflitta assolutamente equa e ben calibrata. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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