COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 082/06-cr. Reclamo della A.S Calcio a Cinque Green- Team avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda di 350,00 € (C.U 24 del 24.11.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 082/06-cr. Reclamo della A.S Calcio a Cinque Green- Team avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda di 350,00 € (C.U 24 del 24.11.2005) “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G .Per propri sostenitori che , a fine gara, accedono minacciosamente al recinto di giuoco.” Ritenendo eccessiva la sanzione in epigrafe indicata , alla luce dei fatti accaduti durante la gara Green Team – Cascine del Riccio del 18.11.2005, pur stigmatizzando le intemperanze del pubblico che implicitamente ammette , la reclamante chiede che la stessa , sia annullata ed in ipotesi sensibilmente ridotta in quanto non vi e’ stato nessun accesso arbitrario dei propri sostenitori sul terreno di giuoco atteso che per raggiungere e defluire dalle tribune dell’impianto di cui trattasi , e’ necessario attraversare il campo. Il reclamo e’ privo di pregio e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. Alla C.D e’ apparso alquanto singolare quanto fatto presente dalla reclamante ( per raggiungere le tribune e’ necessario passare attraverso il campo! ) , tanto singolare che si e’ resa necessaria una accurata indagine sull’impianto di cui trattasi atteso che l’indipendenza dei vari settori di un impianto sportivo , sono requisito essenziale per la omologazione alla disputa di gare agonistiche Orbene , senza voler entrare nel merito di situazioni di comodo che di volta in volta potrebbero essere sfruttate dalla societa’ titolare dell’impianto per rendere piu’ agevole l’uscita dei propri sostenitori dalle tribune, l’indagine esperita ha dimostrato come il campo sia dotato di un accesso tribune , indipendente dal terreno di giuoco , accesso che viene normalmente utilizzato per l’ingresso del pubblico ad inizio gara. A tal fine ed agli effetti della presente decisione , si riporta quanto affermato dal D.G “…..nessun estraneo ha attraversato il campo prima dell’inizio della gara , malgrado alcuni sostenitori fossero presenti in tribuna durante la gara. “ E’ altrettanto pacifico che nel caso di cui trattasi , a fine gara, e’ stato reso agibile il transito degli spettatori attraverso un cancello che si trova a ridosso della tribuna che deve essere tenuto costantemente chiuso o quantomeno sorvegliato per una elementare quanto necessaria minima norma di sicurezza : cosa che nella fattispecie non si e’ verificata. E’ da rilevare inoltre che la societa’ Green-Team aveva gia’ percepito , durante la gara , l’ostilita’ del proprio pubblico nei confronti degli arbitri , per cui avrebbero dovuto essere piu’ attenti alla fine della competizione nel non far trovare i drettori di gara in situazioni di pericolo o comunque anche di semplice disagio. P.Q.M La C.D , ritenendo congrua anche sotto il profilo quantitativo l’ammenda comminata in prime cure , respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it