COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla Società U.S. San Macario al Serchio avverso il provvedimento con il quale il G.S. provinciale di Lucca ha squalificato fino al 18 maggio 2006 il calciatore Sani Nicola. (C.U. n. 27 del 19 gennaio 2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla Società U.S. San Macario al Serchio avverso il provvedimento con il quale il G.S. provinciale di Lucca ha squalificato fino al 18 maggio 2006 il calciatore Sani Nicola. (C.U. n. 27 del 19 gennaio 2006) “Protestava una decisione del D.G. e avvicinandosi allo stesso, nella foga, lo spintonava sul petto facendolo arretrare di un paio di passi senza conseguenze”, questa la motivazione alla base del provvedimento sopra indicato che viene impugnato dalla U.S. San Macario. Con il gravame proposto la Società ritiene in primo luogo che la frase usata dal calciatore, durante la protesta, sia da ritenere frase di “uso comune”. Rileva, inoltre, che il Sani è uscito dal campo immediatamente dopo l’episodio senza aggiungere altro. Ritiene la sanzione eccessiva dato che il rapporto di gara evidenzia che il D.G. comunque era arretrato solo di un paio di passi senza accusare l’esistenza di qualsiasi dolore ed, inoltre, che il comportamento del calciatore non sia da considerarsi quale atto di violenza cui applicare l’articolo 14, comma 2 bis del C.G.S., riconducendo l’episodio ad una mera condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Nel corso della richiesta audizione personale, il legale rappresentante della Società rileva una contraddizione tra il rapporto di gara e il relativo supplemento, avendo l’arbitro attribuito al Sani un comportamento “…mi seguiva fino a centro campo…” tenuto invece da altro calciatore, a sua volta di squalificato. Confermando le argomentazioni già svolte, assume che la spinta è derivata unicamente dalla foga della protesta chiedendo, quindi, la riduzione della sanzione inflitta. Premesso che il richiamo della reclamante alla frase pronunciata dal calciatore è ininfluente agli effetti del presente procedimento, in quanto il G.S. non ha contestato il fatto, la C.D., dall’esame comparato del rapporto di gara e del suo supplemento, ritiene non sussistere alcuna contraddizione. Il rapporto di gara, infatti, descrive la dinamica dell’episodio ..”seguendomi fino all’esterno dell’area di rigore”… che coincide con quella descritta in maniera più precisa nel supplemento “.. dopo avermi inseguito dall’interno della sua area di rigore fino a quasi tre quarti di campo..” La asserzione che la spinta sia conseguenza unicamente della foga nella protesta non è condivisibile dal momento che il calciatore, per porla in essere, ha seguito l’arbitro per diversi metri. Osserva questo collegio che “la spinta” costituisce sempre e comunque un atto di violenza, e come tale sanzionabile, e che rientra nei poteri del giudice graduare la sanzione a seconda delle modalità e degli esiti della spinta stessa, tenendo conto che l’articolo 14, comma 2 bis, determina la sanzione minima nella squalifica per otto giornate oppure a tempo determinato. Per la costanza delle decisioni emesse in materia, questa C.D. ritiene che il G.S. abbia equamente graduato la sanzione tenendo conto della dinamica dell’episodio e della mancanza di conseguenze fisiche per il D.G., per cui la decisione impugnata appare non censurabile. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo confermando la squalifica del giocatore fino al 18 maggio 2006. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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