COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 129/06-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Ponte, avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Poggiolini Diego fino al 30/11/2006 e Santini Gianni fino al 31/03/2008 ( C.U. n. 27 del 1/02/2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 129/06-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Ponte, avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Poggiolini Diego fino al 30/11/2006 e Santini Gianni fino al 31/03/2008 ( C.U. n. 27 del 1/02/2006). Il Gruppo Sportivo Ponte, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. che, nel Comunicato di cui in epigrafe così motivava con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro, disputatosi in data 22/01/2006, contro la Società Unione Sportiva Dilettantistica Chitignano: Poggiolini Diego “Al 51° s.t., in seguito alla segnatura di una rete da parte degli avversari, affiancava il D.G. tirandogli l’orecchio destro tanto da procurargli un dolore intenso per 3–5 minuti; mentre si allontanava, proferiva all’indirizzo del medesimo frase offensiva; in seguito all’espulsione usciva dal t.d.g. con l’aiuto di alcuni compagni impiegando un minuto circa.” Santini Gianni “Al 51° s.t., in seguito alla segnatura di una rete da parte degli avversari, si faceva incontro al D.G. offendendolo e minacciandolo quindi, approfittando della confusione, lo colpiva di spalle con un calcio alla gamba destra e con una botta alla testa di lieve entità; notificatagli l’espulsione, a fine gara rientrava sul t.d.g. e reiterava nel comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del D.G.; approfittando ancora della confusione, lo colpiva nuovamente alla testa con una botta di lieve entità; seguiva infine il D.G. sin nello spogliatoio sferrando un calcio alla porta dello stesso”. La Società reclamante, pur confermando e stigmatizzando gli atti dei calciatori compiuti all’indirizzo del D.G., contesta il quantum della sanzione e, segnalando da un lato alcune imprecisioni presenti nel rapporto di gara (senza, peraltro, provvedere alla loro identificazione), rileva la correttezza della società - che porge le scuse per l’accaduto – e l’inesistenza di danni fisici riportati dal D.G.. Conclude pertanto per una riduzione delle squalifiche irrogate. Il reclamo non può trovare accoglimento. Sul punto, l’allegato al rapporto di gara (ed il successivo supplemento arbitrale espressamente richiesto da questa C.D.) è dettagliato nel descrivere, in maniera precisa e del tutto verosimile, il comportamento minaccioso, irriguardoso e violento dei giocatori nei confronti dal D.G.. La puntuale analisi delle due condotte conferma però la gravità dei gesti correttamente riportati dal D.G. e successivamente contestati dal G.S.. In particolare trova conferma la qualificazione violenta di entrambi i comportamenti ed il relativo regime sanzionatorio che deve necessariamente tenere conto dell’iterazione dei comportamenti e, nel caso del Santini, anche del tentativo di sottrarsi all’identificazione; rileva in tal senso che solo la squalifica del Capitano (la cui diversa quantificazione della sanzione deve essere attribuita alla comprensione del G.S. sul difficile ruolo di responsabile oggettivo per gli atti di violenza in campo compiuti da giocatori non identificati) induceva successivamente lo stesso ad assumersi le proprie responsabilità concedendogli un’unica attenuante che, verosimilmente, ha impedito una determinazione più alta della squalifica. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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