COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 136/06-pv.Oggetto: Reclamo dell’Atletico Casciana Terme avverso alla squalifica del calciatore Lazzaroni Andrea fino al 31/12/2006 (C.U. n. 30 del 2/02/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 136/06-pv.Oggetto: Reclamo dell’Atletico Casciana Terme avverso alla squalifica del calciatore Lazzaroni Andrea fino al 31/12/2006 (C.U. n. 30 del 2/02/2006) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Lazzaroni Andrea durante l’incontro disputatosi, in data 28/01/2006, tra la ricorrente e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pecciolese: “Espulso per comportamento violento nei confronti di un’avversario, alla notifica del provvedimento minacciava il D.G. e lo colpiva con una ditata al volto procurandogli fastidio alla zona”. Ricorre l’impugnante che, con un reclamo al limite dell’ammissibilità in quanto quasi totalmente privo di motivazione, rilevando comunque la buona fede del ragazzo e le pubbliche scuse da questi rivolte al D.G., chiede la riduzione della sanzione applicata. Il reclamo merita parziale accoglimento . Il D.G. nella descrizione del gesto, dettagliatamente riportato nel rapporto di gara, sembra rappresentare un contatto tra l’indice del giocatore ed il proprio naso che differisce sostanzialmente dalla casistica degli atti violenti diretti contro l’arbitro. L’azione, sebbene riprovevole ed assolutamente inaccettabile, può essere riportata ad una plateale minaccia nei confronti del D.G. che, pur nella sua assoluta estraneità ai principi del giuoco, non provocava allo stesso alcun dolore ma un semplice fastidio. La dinamica riportata, sembra dunque ricondurre il gesto, comunque illecito e doverosamente sanzionabile, ad una semplice condotta intimidatrice fugando ogni dubbio sulla sussistenza di un qualsiasi atto che possa avere l’attribuzione di “gesto violento”. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Lazzaroni Andrea fino al 2/08/2006 anziché fino al 31/12/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it