COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 141/06-rc. Reclamo della S.S Fiorenza calcio a cinque avverso dec. Del G.S Regionale. Inibizione Barbiero Enrico Maria fino al 08.03.2006 (C.U 35 del 09.02.2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 141/06-rc. Reclamo della S.S Fiorenza calcio a cinque avverso dec. Del G.S Regionale. Inibizione Barbiero Enrico Maria fino al 08.03.2006 (C.U 35 del 09.02.2006) Il G.S Regionale, chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Sancat – Fiorenza del 03.02.2006, assumeva la decisione in oggetto indicata . Avverso tale decisione proponeva appello la Soc. Fiorenza che, fra le altre cose, in estrema sintesi, rilevava come gli addebiti mossi al proprio tesserato fossero in realta’ da attribuire ad altro tesserato e pertanto chiede: l’annullamento della sanzione, il trasferimento della stessa al tesserato Migliorini Francesco dopo averlo sentito, se ritenuto necessario, in contraddittorio con l’arbitro. Tralasciando le richieste di audizione in contraddittorio che, come piu’ volte ricordato da questo collegio , non sono ammesse dal vigente Codice di Giustizia Sportiva , l’appello proposto dalla societa’ Fiorenza , pur inviato nei termini procedurali , deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell’art 29 comma 1 C.G.S , sono legittimati a proporre reclamo, le societa’, i loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Ne consegue che i reclami debbano essere (redatti e)sottoscritti dagli stessi tesserati che vi abbiano interesse, pena la loro inammissibilita’. E’ di tutta evidenza, infatti, che la sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo stesso, che, se ne e’ privo , ovvero sia munito di sottoscrizione inefficace , va considerato tamquam non esset, con l’ovvia conseguenza di non poter dar luogo agli effetti giuridici che gli sono propri. Nel caso in esame l’appello non e’ stato sottoscritto ne’ dal Presidente della societa’ Fiorenza ne’ dal dirigente Barbiero , ma dal legale di fiducia. Ad Abbundantiam si rileva ancora come il Sig. Barbiero ( definito nel reclamo calciatore tesserato per la soc. Fiorenza ) , durante l’incontro che occupa veniva indicato nelle note gare come “massaggiatore” e pertanto da sanzionare con una inibizione a tempo (art 14 comma 1 lettera c- C.G.S ) in quanto dirigente, come giustamente operato in prime cure. Si osserva inoltre come tali provvedimenti disciplinari non sono impugnabili se la loro durata è inferiore a un mese – art. 41 co. 3 lett. b) del C.G.S - per cui essendo il provvedimento de quo irrogato per giorni 27 sussiste un ulteriore motivo di inammissibilità del reclamo. P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara il proposto reclamo inammissibile ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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