COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 171/06-Rn. Reclamo G.S.D. Monte San Savino Avverso Squalifica Fino Al 952006 Dell’allenatore Menchetti Nevio (C.U. N° 40 Del 932006)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
171/06-Rn. Reclamo G.S.D. Monte San Savino Avverso Squalifica Fino Al 952006 Dell’allenatore Menchetti Nevio (C.U. N° 40 Del 932006)
Reclama il G.d.s. Monte San Savino avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:“ Allontanato per aver offeso l’arbitro dopo la notifica dalla tribuna reiterava le offese verso larbitro e gli organi federali”.
La reclamante chiede la riduzione della sanzione contestando e negando che il Menchetti possa aver espresso poco più di una civile protesta allontanandosi celermente, e nega che una volta in tribuna abbia offeso l’arbitro anche perché “ben nota a tutti (?) la impossibilità di parlare o urlare per l’influenza che si protraeva da diversi giorni a cui si era aggiunto un calo di voce…”, nega quindi la reclamante che il Menchetti una volta in tribuna abbia potuto reiterare le offese, affermando che , probabilmente il D.G. aveva scambiato il Menchetti per altra persona tra i tifosi a lui vicini che avrebbe invece proferito le frase offensive avvertite dall’arbitro.
La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento ribadisce quanto già riportato nel rapporto di gara, ed arricchisce la descrizione dei fatti in modo da non lasciare alcun dubbio circa il comportamento dell’allenatore.
In particolare conferma che in tribuna l’allenatore aveva una posizione isolata e defilata dagli altri tifosi appoggiato alla ringhiera dell’ultimo gradone all’altezza della propria panchina, per dare disposizioni tecniche alla squadra e di averlo quindi individuato con certezza come l’autore delle offese all’arbitro stesso ed agli organi federali.
La C.D. ritiene altresì adeguata la sanzione inflitta dal primo giudice, considerato anche che l’autore riveste la qualifica di allenatore con tutte le responsabilità che sono connesse a tale ruolo.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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