COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 179/06-rc. Reclamo del Sig. Lucatello Giovanni (tesserato M.M.Subbiano ) avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Lucatello Giovanni per 5 gare . (C.U 42 del 23.03.2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 179/06-rc. Reclamo del Sig. Lucatello Giovanni (tesserato M.M.Subbiano ) avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Lucatello Giovanni per 5 gare . (C.U 42 del 23.03.2006) “Il sottoscritto Giovanni Lucatello nato…………e residente…………., faccio ricorso presso questa Commissione alla squalifica sopraindicata comminatami dal Giudice Sportivo , chiedendovi udienza nel momento dell’esame del mio ricorso. “ Questo quanto fatto pervenire nei termini dal sig. Lucatello che ha cosi’ inteso dissentire da quanto stabilito dal G.S chiamato a pronunciarsi su fatti occorsi durante la gara Sabbiano – San Piero a Sieve del 19.03.2006.. Il reclamo , cosi’ esposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art 29 commi 5 e 9 C.G.S. Questo collegio , torna a ribadire , come i reclami debbano essere motivati. Gli stessi devono necessariamente indicare su quali termini si intende reclamare. Nel caso di specie , mancano del tutto i motivi a sostegno del gravame , mancano specifiche censure . Non basta dire “intendo reclamare “ ma devono essere ben illustrate le ragioni per cui il provvedimento debba essere rivisto anche in previsione di una istruttoria che si istaura solo qualora il reclamante contesti quanto stabilito nel primo grado di giudizio e reso noto attraverso Comunicato Ufficiale. P.Q.M La Commissione dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it