COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 176/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’A.S. Antignano avverso alla squalifica per tre giornate del calciatore Ghezzani Nicola (C.U. n. 41 del 16/03/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 176/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’A.S. Antignano avverso alla squalifica per tre giornate del calciatore Ghezzani Nicola (C.U. n. 41 del 16/03/2006) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Ghezzani Nicola - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 12/03/2006 tra l’Associazione Sportiva dilettantistica Santacrocese e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società, contestando l’eccessività della sanzione, nega la sussistenza del gesto violento riportando il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocato dall’atteggiamento falloso del diretto avversario; il movimento scomposto del giocatore, nel tentare di scrollarsi di dosso l’assidua marcatura, sarebbe stato mal interpretato dal D.G. che avrebbe estratto il cartellino rosso. Il successivo e corretto comportamento del Ghezzani, rilevando la sussistenza degli estremi per il provvedimento di espulsione, era improntato alla massima correttezza e lo stesso si allontanava dal campo senza proferir parola. Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara (dotato per espressa disposizione delle Carte Federali di fede privilegiata) il D.G. descrive il comportamento che lo induceva all’espulsione: “Perché con una manata al collo un avversario con palla in gioco ma non a distanza di gioco, senza procurargli danno fisico”. Il dettaglio che il pallone non fosse giocabile dal Ghezzani associato con la “manata”, gesto che difficilmente può essere attribuito ad un comportamento non volontario dovuto all’impeto della gara, inquadra la fattispecie nell’atto violento; le Carte Federali, sottraendo discrezionalità all’organo giudicante in punto di quantum, stabiliscono per tale fattispecie la sanzione minima di tre giornate. Deve quindi concludersi per la responsabilità del giocatore con riferimento alla violazione ipotizzata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it