COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 172/06-Gc. Reclamo presentato dal Futsal Tirrenia avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 5 gare il giocatore Bandini Nicola. C.U. N° 41 del 16.03.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 172/06-Gc. Reclamo presentato dal Futsal Tirrenia avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 5 gare il giocatore Bandini Nicola. C.U. N° 41 del 16.03.2006. Il Giudice Sportivo squalificava il tesserato Bandini Nicola, poiché a fine gara colpiva con un pugno un calciatore avversario provocandogli un rigonfiamento sulla parte colpita. L’episodio accadeva nel corso dell’incontro Tirrenia – Toscana Sport del 10.03.2006, torneo di calcio a cinque. Con il reclamo proposto, la società conferma il comportamento scorretto ed antisportivo, ma sostiene che il Bandini avrebbe solo spinto l’avversario. Lo stesso giocatore, afferma la società, si dichiara pentito dell’errore commesso. Sostiene, la reclamante, che il Bandini sia stato oggetto di pesanti provocazioni, e descrive la dinamica degli eventi precedenti e successivi al fatto contestato. Allega una dichiarazione del calciatore, il quale si rende disponibile ad essere ascoltato, così come il Presidente della società. Il reclamo non può essere accolto. Preliminarmente la Commissione coglie ancora una volta l’occasione per ribadire che la richiesta di audizione personale deve essere effettuata inequivocabilmente nel reclamo dalla stessa società reclamante (non è sufficiente una semplice disponibilità ad essere ascoltati) e non può essere effettuata da terzi (qual è il calciatore, che non ha proposto reclamo in proprio), non essendo ammessa la prova testimoniale in questo tipo di procedimento. Su quanto accaduto, il rapporto di gara non lascia adito a dubbi; la tesi della società è assolutamente incompatibile con quanto evidenziato sul referto, e non è suffragata da alcun elemento. In merito all’entità della sanzione, pur apprezzando quanto affermato dalla società, che ha riconosciuto la responsabilità del tesserato, questa appare in linea con le nuove norme miranti a colpire e punire i fatti violenti o particolarmente violenti che accadono in campo, norme che fissano entità di sanzioni minime da comminare (tre e cinque giornate). Orbene, il gesto del Bandini, ancorché si asserisca fortemente provocato, non trova giustificazione alcuna, e deve essere classificato fra i fatti particolarmente violenti, avendo sferrato un pugno alla testa con una violenza tale da lasciare l’avversario a terra per tre minuti e avergli procurato conseguenze (in una gara di calcio a cinque). La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pertanto, appare assolutamente in linea con il C.G.S. ed è equa se raffrontata con le sanzioni inflitte ad altri tesserati in situazioni analoghe. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it