COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 180/06-cr. Reclamo della U.S Urbino Taccola avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Noccioli Andrea per.. 4 gare Bortone Adriano per. 3 gare Galletti Andrea per… 3 gare Giani Francesco per. 3 gare (C.U 42 del 23.03.2006 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 47 del 13/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
180/06-cr. Reclamo della U.S Urbino Taccola avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Noccioli Andrea per.. 4 gare
Bortone Adriano per. 3 gare
Galletti Andrea per… 3 gare
Giani Francesco per. 3 gare
(C.U 42 del 23.03.2006 )
Il G.S Regionale , chiamato a pronunciarsi su fatti e situazioni verificatesi al termine della gara Rispescia – Urbino Taccola del 18.03.2006 , assumeva, fra le altre , le decisioni in oggetto indicate che in questa sede vengono contestate dalla societa’ Urbino Taccola la quale, pur riconoscendo sostanzialmente quanto accaduto e refertato dal D.G, indica nella rissosita’ della squadra ospitante, soprattutto ad opera dei dirigenti e nel vedersi sfumare un risultato favorevole ed importante a pochi minuti dal termine , la causa dei disordini avvenuti a fine gara.
Chiede pertanto una revisione dei fatti avvenuti e una riduzione delle sanzioni assunte cosi’ come in oggetto indicate.
Il proposto reclamo, a parere della Commissione , merita un parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Le motivazioni assunte in primo grado per quanto riguarda i tesserati Noccioli Andrea e Bortone Adriano rappresentano fedelmente quanto indicato dal D.G nel proprio rapporto e puntualmente apprezzato dal G.S , il quale ha ben applicato le vigenti norme in materia di sanzioni (art.14 C.G.S comma 2bis. Lett.B C.G.S) risultando a carico dei due, fatti violenti specifici consumati verso calciatori avversari ( e per quanto riguarda il Noccioli anche nei confronti di un dirigente. ).
Viceversa , per quanto riguarda i tesserati Galletti Andrea e Giani Francesco , non essendo agli stessi contestati fatti specifici , il Collegio ritiene potersi configurare una condotta gravemente antisportiva cosi’ come regolata dall’art 2bis lett. A C.G.S
P.Q.M
La C.D , in parziale accoglimento del proposto reclamo , riduce le sanzioni a carico di Galletti e Giani dalle originarie 3 (tre) gg a 2 (due) , confermando il resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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