COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 189/06-PV. Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pianese avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Tomassini Ciro (C.U. n. 43 del 30/03/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 189/06-PV. Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pianese avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Tomassini Ciro (C.U. n. 43 del 30/03/2006) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Tommassini Ciro - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 26/03/2006 tra la reclamante e l’Unione Sportiva Tegoleto - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società, contestando l’eccessività della sanzione, nega la sussistenza del gesto violento riportando il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocata dall’atteggiamento falloso del diretto avversario. Il movimento scomposto del giocatore, nel tentare di scrollarsi di dosso l’assidua marcatura, sarebbe stato mal interpretato dal D.G. che avrebbe estratto il cartellino rosso senza rilevare l’inesistenza del contatto tra i due giocatori; sostiene infatti che il colpo non sarebbe andato a segno per il repentino movimento della testa dell’avversario. Nel dettaglio il reclamo sintetizza l’inesistenza del gesto violento sulla base dei punti di seguito trascritti: “Il braccio era già disteso per tenere a distanza l’avversario, perciò il gesto non era portato ad offendere; il tentato schiaffo anche se fosse giunto a bersaglio, non aveva essendo il braccio già disteso, la forza da presupporre un atto di violenza; il tentativo non raggiungeva l’avversario ma il movimento con la testa può avere tratto in inganno il D.G.; che l’avversario non sia stato colpito lo dimostra anche il fatto che non vi è stato l’intervento del massaggiatore.” Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara (dotato per espressa disposizione delle Carte Federali di fede privilegiata) il D.G. descrive il comportamento che lo induceva all’espulsione: “A gioco fermo colpiva con uno schiaffo al volto un avversario”. La precisione del documento collide con la lamentata possibilità di errore ed il dettaglio che il giuoco fosse fermo associato con lo “schiaffo”, gesto che difficilmente può essere attribuito ad un comportamento non volontario dovuto all’impeto della gara, inquadra la fattispecie nell’atto violento. Peraltro non vi sarebbe stata alcuna necessità di tenere l’avversario a distanza anche quando il giuoco era stato interrotto poiché le regole del calcio stabiliscono la possibilità di un limitato contatto fisico tra calciatori solo nel corso di un’azione; rileva comunque che uno schiaffo può essere dato anche senza “caricare” il colpo e che le conseguenze possono anche non essere tali da richiedere l’intervento del massaggiatore. Deve quindi concludersi per la responsabilità del giocatore con riferimento alla violazione ipotizzata e pertanto (le Carte Federali stabiliscono la sanzione minima di tre giornate) la sanzione applicata dal G.S. risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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