COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 229/2007 – stagione sportiva 2006/2007 – Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Ricceri Federico per violazione dell’art. 1, comma 1, e della Società A.S.D. Sales per la violazione dell’art. 2, comma 4.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 229/2007 - stagione sportiva 2006/2007 – Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Ricceri Federico per violazione dell’art. 1, comma 1, e della Società A.S.D. Sales per la violazione dell’art. 2, comma 4. La responsabilità nei confronti dell’arbitro, derivante dalla qualifica di capitano rivestita in occasione della gara Sales – Tuscar disputata in data 12.11.2006, valida per la disputa del Campionato Regionale Giovanissimi, ha determinato la Procura Federale a deferire a questa Commissione il calciatore Ricceri Federico. Con il medesimo provvedimento (n. 2121/625 pf 06-07SP/ma, in data 6 giugno 2007) è stata altresì deferita, perché risponda della conseguente responsabilità oggettiva, la Società di appartenenza del calciatore: la U.S. Sales A.S.D. Questi i fatti risultanti dagli atti istruttori. Nel corso della gara sopra indicata l’arbitro, mentre era intento ad annotare sul taccuino i dati relativi ad una rete appena segnata dalla squadra avversaria, veniva attorniato da alcuni giocatori della U.S. Sales A.S.D., che ritenevano irregolare la rete, ricevendo, nella confusione, un “forte spintone”. Giratosi ha ritenuto che l’autore del gesto fosse il portiere della squadra di detta Società per cui provvedeva ad espellerlo immediatamente. Del provvedimento però non faceva alcun cenno sul rapporto di gara, anzi apponeva alla specifica voce “Calciatori espulsi e motivazione” la dicitura “ nessun espulso”. In data 17/11/2006, non si sa in base a quale impulso, l’arbitro poneva alla attenzione del G.S. di primo grado del Settore Giovanile e Scolastico una nota con la quale dichiarava che, pur avendo espulso il portiere della US Sales, aveva ritenuto di non farne menzione sul rapporto di gara per non aver visto direttamente il calciatore spingerlo ma di averlo “ solo rapidamente intuito”. Sotto la stessa data (17/11/2006) il Giudice sopra indicato assumeva una delibera - su sollecitazione della U.S. Sales, come dalla stessa dichiarato in sede di reclamo al G.S. di 2 grado - con la quale affermava di non “dovere-potere” infliggere al calciatore espulso alcuna sanzione “non essendo stato riportato nel rapporto alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti così come nel supplemento il D.G. ritiene tale provvedimento erroneamente applicato” La U.S. Sales, in data 21/11/2006, chiedeva al G.S. di II grado la ripetizione della gara perché gravata dall’errore tecnico commesso dal D.G. nell’espellere immotivatamente il calciatore, costringendo così la squadra ad operare in inferiorità numerica, circostanza che non può non aver influito sull’esito finale dell’incontro. Il reclamo veniva accolto. L’esame dei suddetti due provvedimenti inducevano il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico del C.R.T. a chiedere all’Ufficio Indagini gli accertamenti necessari ad identificare l’autore della spinta. L’istruttoria compiuta non ha però consentito, a seguito delle reiterate dichiarazioni negative espresse dai soggetti assunti a verbale, l’identificazione di alcuno, per cui la Procura Federale ha ritenuto applicabile quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 (oggi art. 3, comma 2) del C.G.S. deferendo di conseguenza il calciatore Ricceri, nella sua qualità di capitano, contestandogli altresì la violazione dell’art. 1, c. 1. Tale provvedimento ha comportato il conseguente deferimento della Società di appartenenza del calciatore per la evidente responsabilità oggettiva. Questa Commissione ha così disposto l’odierna convocazione, provvedendo alle rituali notifiche. Risultano presenti : - l’ Avvocato Federico Bagattini, per la Procura Federale; - il calciatore Ricceri Federico, minore di età, assistito e rappresentato dal genitore Sig.Danilo; - la A.S.D. Sales è rappresentata dal delegato del Presidente della Società, Sig. Andrea Formigli. Il Presidente della C.D., riassunti i fatti sopra evidenziati, chiede al rappresentante della Procura Federale di puntualizzare la posizione dell’Ufficio. L’Avvocato Bagattini dichiara che le parti hanno proposto ipotesi di patteggiamento nei termini di seguito indicati: - squalifica per tre giornate al calciatore Ricceri Federico; - ammenda di € 100,00 a carico della Società. La C.D.T., riunita in Camera di consiglio, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione richiesta per cui dispone l’accoglimento della proposta di patteggiamento definitivamente pronunciando. P . Q . M . Delibera di squalificare per tre giornate effettive di gara il calciatore Ricceri Federico e determina in € 100,00 (cento) la ammenda a carico della Società.
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