COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 040 – stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società S.S. Impavida Vernio che impugna la decisione del G.S.T. che ha squalificato per tre giornate il calciatore Gentili Dario. C.U. n. 19/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 040 - stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società S.S. Impavida Vernio che impugna la decisione del G.S.T. che ha squalificato per tre giornate il calciatore Gentili Dario. C.U. n. 19/2007. La S.S. Impavida Vernio si duole, con rituale reclamo, della decisione che, come sopra è riportato, il G.S.T. ha assunto nei confronti del calciatore. Sostiene la reclamante che il lancio del pallone compiuto dal calciatore contro un avversario non può rivestire la connotazione dell’atto violento per effetto della dinamica che descrive in maniera diversa da quanto emerge dagli atti ufficiali e che comunque il gesto non avrebbe potuto creare danni fisici all’avversario. L’esame degli atti vieta che il reclamo possa essere accolto. L’arbitro infatti conferma, con il supplemento qui reso, quanto già descritto sul rapporto di gara e cioè che il lancio del pallone contro l’avversario era stato volontario e violento. Deve rilevare la C.D.T. che il C.G.S., nella sua nuova stesura, determina la sanzione per condotta violenta nei confronti di calciatori avversari nella misura minima di tre giornate con ciò significandosi che ove l’atto di violenza procuri danni fisici la sanzione non potrà che essere determinata in misura superiore al minimo stabilito. La sanzione del G.S.T. è quindi fondata in punto di fatto e congrua sotto il profilo dell’entità. P.Q.M. La C.D.T. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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