COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 14 del 20/9/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA 003/07- reclamo della A.S.D Fonteblanda avverso dec. Del G.S.Territoriale . Squalifica Tagli Alessandro fino al 30.09.2007. (C.U 11 del 6.9.2007 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 14 del 20/9/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
003/07- reclamo della A.S.D Fonteblanda avverso dec. Del G.S.Territoriale . Squalifica Tagli Alessandro fino al 30.09.2007. (C.U 11 del 6.9.2007 )
Il G.S.T , chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Orbetello – Fonteblanda del 2 settembre 2007 , valida per la Coppa Toscana , infliggeva al calciatore Tagli Alessandro la squalifica fino al 30 settembre 2007 con la seguente motivazione :
“Espulso per comportamento non regolamentare , alla notifica offendeva il D.G . A fine gara , negli spogliatoi, si rendeva protagonista di nuovo contegno ingiurioso:”
La soc. Fonteblanda , non contestando gli eventi che hanno portato alla squalifica del Tagli , chiede a questa Commissione che la squalifica a tempo determinato sia trasformata in giornate di gara .
Il reclamo e’ infondato e deve essere respinto.
Nel ricordare come sia nelle prerogative del Giudice Sportivo stabilire l’entita’ ed il carattere della sanzione da erogare anche e soprattutto in relazione all’afflittivita’ della stessa , si ritiene che , nel caso di specie , lo stesso abbia ben agito applicando una sanzione che si attaglia perfettamente ai fatti contestati .
Una diversa interpretazione , cosi’ come data dalla reclamante , avrebbe reso il provvedimento quasi del tutto inefficace atteso che le giornate di coppa , possono protrarsi anche per diverse annate calcistiche mentre invece il comportamento tenuto dal Tagli , meritava di essere reso immediatamente esecutivo.
P.Q.M
La C.D.T respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa
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