COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 004 – Stagione sportiva 2007/2008 – deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati ed enti: Montagnolo Renato; Giandonati Rinaldo; Padula Giovanni, tesserati per la A.S.D. Maliseti, e della medesima Società Maliseti da una parte, nonché Pettineo Giacomo, tesserato per la U.S. Settignanese A.S.D. e di detta Società dall’altra.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 004 - Stagione sportiva 2007/2008 - deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati ed enti: Montagnolo Renato; Giandonati Rinaldo; Padula Giovanni, tesserati per la A.S.D. Maliseti, e della medesima Società Maliseti da una parte, nonché Pettineo Giacomo, tesserato per la U.S. Settignanese A.S.D. e di detta Società dall’altra. A seguito di denunzia presentata dal Presidente della U.S. Settignanese, avente per oggetto una aggressione che sarebbe stata subita da alcuni calciatori della Società denunciante, nonché da dirigenti e genitori dei medesimi, veniva avviata un’indagine da parte del competente Ufficio a conclusione della quale la Procura Federale ha ritenuto sussistere gli elementi necessari a disporre il deferimento - con nota 370/618pf 06-0/SP/ma del 3 settembre u.s. - a questa Commissione degli enti e tesserati indicati in epigrafe, in applicazione degli artt. 32, c. 4 del C.G.S. e 36, c. 1 del regolamento del Settore Tecnico. Questi gli addebiti mossi : A.S.D. Maliseti : - al calciatore Renato MONTAGNOLO (violazione dell’art. 1, c. 1) per aggressione nei confronti di calciatore della U.S. Settignanese; - al dirigente Rinaldo GIANDONATI, in violazione dell’art. 1, c. 1, per aver partecipato passivamente alla aggressione di cui sopra e per dichiarazioni non veritiere rese all’U.I.; - all’allenatore Giovanni PADULA per gli stessi fatti addebitati al Giandonati; - alla Società Maliseti per la responsabilità oggettiva prevista dall’ art. 4, c. 2 (comportamento dei tesserati Montagnolo, Giandonati e Padula) e dai commi 3, 4 del medesimo articolo ed inoltre ai sensi dell’art. 14, per non aver garantito il mantenimento dell’ordine pubblico all’interno del proprio impianto e nelle aree esterne immediatamente adiacenti, come risulta dalla aggressione subita dal calciatore Pettineo Giacomo (U.S. Settignanese) da parte di sostenitori della Società. U.S. Settignanese : - al calciatore Giacomo PETTINEO per avere tenuto, durante lo svolgimento della gara, comportamento scorretto e provocatorio nei confronti degli avversari (violazione dell’art. 1, c. 1); - alla Società Settignanese la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per quanto addebitato al calciatore Giacomo Pettineo. La Commissione, ricevuto l’atto di deferimento, provvedeva a convocare le parti per la data odierna con rituale notifica effettuata a tutti gli interessati, compresi i genitori esercenti la potestà sui calciatori in quanto minori di età. In data 5 c.m. è stata depositata da parte del calciatore Giacomo Pettineo, tramite i genitori e i legali di fiducia, memoria con la quale, dopo avere analizzato le risultanze cui è pervenuto l’Ufficio Indagine e assunto che nulla possa essere imputato al calciatore essendo egli semplicemente la vittima di una aggressione, si chiede l’archiviazione del contesto. Il documento è stato posto alla attenzione della Procura Federale il cui rappresentante se ne dichiara edotto. All’udienza sono presenti : per la Procura Federale , l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto; per le parti : per la ASD Maliseti il Presidente Sig. Luca Pacini, i deferiti Montagnolo, Giandonati e Padula, mentre per la U.S.Settignanese sono presenti il Presidente dr. Carlo Scarzanella ed il calciatore Pettineo Carlo, quest’ultimo assistito dai genitori e difeso dall’Avv. Simone Nocentini. In apertura di seduta il Presidente della C.D. illustra quanto accaduto dopo il termine della gara A.S.D. Maliseti – U.S. Settignanese A.S.D., disputata in data 14 gennaio 2007, che ha determinato il deferimento. Risulta dagli atti, attraverso dichiarazioni, anche se in qualche caso contrastanti, rese dai testi escussi dall’U.I., la sussistenza, sia durante la gara che dopo, di atti di violenza fisica e comportamenti in violazione delle norme del C.G.S. tenuti da calciatori e dirigenti di entrambe le squadre che così brevemente si riassumono : - alcuni giocatori della A.C. Maliseti hanno atteso, nel dopo partita, nello spazio fra il vialetto degli spogliatoi ed il parcheggio, i calciatori della squadra avversaria; - sono avvenuti, conseguentemente, contatti fisici (“ci siamo picchiati” ha affermato il Montagnolo, con dichiarazione resafuori verbale, come risulta dagli atti istruttori) tra giocatori delle due squadre (Montagnolo-Pettineo - Lushi) in conseguenza dei quali risulta depositato agli atti un certificato dell’A.S.L. di Firenze rilasciato al calciatore Pettineo. Risulta altresì che a detti contatti hanno partecipato anche soggetti non tesserati; - il dirigente Giandonati e l’allenatore Padula (ASD Maliseti) non sono intervenuti al fine di evitare gli scontri fisici e, in sede di indagine, hanno reso dichiarazioni non del tutto veritiere tanto da essere queste in gran parte smentite sia da calciatori della propria società che di quella avversaria; - il calciatore Pettineo (U.S. Settignanese) ha tenuto, in gara e nel dopo gara, un comportamento scorretto, che può essere considerato determinante nel verificarsi della tensione che ha dato origine agli scontri accaduti dopo la fine della competizione. Sintetizzati in tal modo i fatti, il Presidente della C.D. dà la parola al rappresentante della Procura Federale, Avvocato Taddeucci Sassolini, il quale informa il Collegio della volontà della A.S.D. Maliseti di ricorrere al patteggiamento previsto dall’articolo 23 del vigente C.G.S. mentre i deferiti di parte Settignanese dichiarano di intendere proseguire nel dibattimento. Il Presidente della ASD Maliseti dichiara di riconoscere, sia pura con dispiacere, la responsabilità della Società nei fatti avvenuti; ricorda i precedenti disciplinari della ASD Maliseti che ha vinto, nel corso degli anni, due Coppe disciplina e ha conseguito due secondi posti nel medesimo trofeo e chiede di poter mettere a verbale, ai sensi dell’art. 24 del CGS, la suddetta dichiarazione . L’avvocato Taddeucci Sassolini nulla oppone, rilevando che la dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 24 del C.G.S. e quindi comunica alla Commissione che, su richiesta della Società incolpata e dei tesserati deferiti, è stato raggiunto, ex art. 23. un’ipotesi di patteggiamento le cui sanzioni indica di seguito sottoponendole al vaglio del Collegio. Al calciatore Montagnolo Renato la squalifica per mesi due; al dirigente Giandonati Rinaldo mesi due di inibizione; all’allenatore Padula Giovanni la squalifica per mesi due; alla ASD Maliseti la ammenda di € 500,00 (cinquecento). La C.D. si riunisce in Camera di consiglio al fine di esaminare la proposta. Dall’esame degli atti appare indubbia la responsabilità della società in questione e dei propri tesserati in ordine ai fatti accaduti che sono pertanto da sanzionare. D’altra parte non si può non tener conto della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 24 CGS, e quindi dell’ottimo comportamento processuale. Sulla base di tali considerazioni il Collegio ritenuta corretta la qualificazione dei fatti ed accertata la congruità delle sanzioni concordate delibera di accogliere il patteggiamento. Riprendendo il dibattimento con riferimento alla sola posizione del calciatore Pettineo e, di conseguenza, della U.S. Settignanese, vengono chiamati in aula il calciatore Pettineo, assistito e difeso come sopra indicato, ed il Presidente della Società. Viene data la parola al rappresentante della Procura Federale il quale chiede riaffermarsi la responsabilità del Pettineo, conseguentemente della Società di appartenenza, e irrogarsi, pertanto, le seguenti sanzioni : la squalifica per un mese al calciatore e, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 250,00 a carico della Società. Il Sostituto Procuratore motiva la richiesta di sanzione nei confronti del calciatore basandola su un duplice ordine di considerazioni: - la testimonianza resa dal compagno di squadra Jonis Pin che ha affermato di aver udito il Pettineo prendere in giro un avversario (il n. 13) durante la gara, comportamento che ha causato i fatti di cui all’atto di contestazione; - l’ ammissione, sia pure parziale, resa in proposito dallo stesso Pettineo. Interviene quindi, su invito del Presidente del Collegio, il dr. Carlo Scarzanella nella sua qualità di Presidente della U.S. Settignanese. Il tesserato, richiamandosi al c. 2 dell’art. 4, ritiene non perseguibile il calciatore perchè dai documenti ufficiali nulla risulta a suo carico e sottolinea il comportamento tenuto dai propri dirigenti nel proteggere i calciatori della squadra. In conseguenza di ciò la società non può essere sanzionata. Per conto del calciatore prende la parola l’Avvocato Nocentini che, rifacendosi alla memoria prodotta alle cui conclusioni si riporta, sostiene la infondatezza della tesi accusatoria basandosi sulla inesistenza sul rapporto di gara di addebiti di carattere disciplinare a carico del Pettineo. Pone quindi l’accento sulla genericità del capo di incolpazione in quanto il comportamento “scorretto e provocatorio” contestato non trova alcuna specificità negli atti istruttori. Peraltro ricorda che il calciatore, in conseguenza del trauma subito, si è dovuto rivolgere per due volte al Pronto soccorso della A.S.L.. Rileva inoltre una contraddizione esistente nell’atto di deferimento fra parte motiva e la richiesta di deferimento. A tale ultima osservazione replica l’Avvocato Taddeucci Sassolini il quale precisa che le motivazioni del deferimento sono chiaramente contenute nella parte conclusiva dell’atto (lettera d). Chiusa la fase dibattimentale la C.D. trattiene il fascicolo in decisione. Pregiudizialmente questo Collegio rileva come i fenomeni di violenza e di violazione delle norme di comportamento previste dal C.G.S. assumono sempre maggiore rilevanza nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico. L’aggravamento è dovuto, soprattutto, all’ingerenza indebita di una certa percentuale di genitori dei giovani calciatori ed alla minore sorveglianza che sui calciatori stessi viene esercitata da taluni dirigenti. La Commissione ritiene di conseguenza necessario richiamare la attenzione di tutte le componenti del Settore onde ricondurre il calcio giovanile nel giusto ambito e, a tal fine rileva, in particolare, la necessità che i giovani ed i giovanissimi calciatori vengano educati non solo allo sport ma anche alla vita. E’ quindi prioritario che, in concomitanza con l’apprendimento della disciplina sportiva, essi vengano abituati a coltivare quelle doti, indispensabili peraltro nel vivere quotidiano, di lealtà e correttezza verso gli altri tesserati e le Istituzioni Federali. I Dirigenti, di conseguenza, debbono acquisire la piena fiducia dei propri tesserati e rispettare insieme ad essi le norme che regolano la attività federale. Il Collegio reputa opportuno orientare la propria attività nel Settore in attuazione dei principi sopraenunciati. Fatta questa necessaria premessa, il Collegio, tenuto conto dell’intero contesto processuale, ritiene che il comportamento del Pettineo sia da sanzionare emergendo dagli atti la condotta provocatoria tenuta nei confronti dell’avversario diretto durante lo svolgimento della gara; la sanzione viene comminata tenendo conto della costanza di giudicati di questa Commissione. In conseguenza della sanzione inflitta al calciatore emerge la responsabilità oggettiva della società, ai sensi dell’articolo 4, c. 2. Dagli atti risulta che la società ha consentito che si verificassero episodi scorretti anche da parte di non tesserati, che in quanto tali non sono, peraltro, perseguibili. Rileva ancora questo collegio la scarsa collaborazione fornita dai dirigenti durante le indagini, avendo essi fornito risposte evasive e generiche. P.Q.M. Il collegio, in accoglimento del patteggiamento richiesto, determina le seguenti sanzioni: • al calciatore Renato Montagnolo la squalifica per mesi due di squalifica; • al dirigente Rinaldo Giandonati la inibizione per mesi due; • all’allenatore Giovanni Padula la squalifica per mesi due; • alla A.S.D. Maliseti l’ammenda di euro 500, 00 ( cinquecento). A conclusione del dibattimento delibera di infliggere: • al calciatore Giacomo Pettineo due giornate di squalifica; • alla U.S. Settignanese l’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it