COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 019-Stagione Sportiva 2007/08.Reclamo della G.S.D Lunigiana avverso esito gara Lunigiana – Oratorio Don Bosco del 30.09.2007. (risultato 2 – 3 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
019-Stagione Sportiva 2007/08.Reclamo della G.S.D Lunigiana avverso esito gara Lunigiana – Oratorio Don Bosco del 30.09.2007. (risultato 2 – 3 )
Con atto del 06 ottobre 2007 , il G.D.S. Lunigiana , chiede a questo Collegio di vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S. , in quanto allo stesso avrebbe partecipato il calciatore Boggi Giacomo , schierato dalla soc. Don Bosco malgrado fosse stato squalificato.
La controparte invia proprie controdeduzioni sostenendo la infondatezza degli addebiti mossi e chiedendo il rigetto del gravame
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto .
Per meglio comprendere l’intera vicenda e’ necessario ripercorrere tutte le fasi dell’attività agonistica che ha visto impegnati la soc. Don Bosco e il calciatore Boggi nel periodo che va dal 24 settembre al 07 ottobre 2007:
lunedi 24 settembre , si disputa , nell’ambito del torneo Agosto Nazzanese , cat. Allievi , la gara di semifinale Bonascola – Oratorio Don Bosco . Durante l’incontro , viene espulso il calciatore Boggi .
martedi 25 settembre la Commissione tecnica del torneo squalifica il Boggi per una gara , come da C.U. del Torneo n° 15.
domenica 30 settembre si disputa la gara Lunigiana – Oratorio Don Bosco ( quella oggetto di contenzioso) , valida per il campionato allievi regionali alla quale il Boggi prende parte regolarmente atteso che la squalifica di cui e’ portatore , deve necessariamente essere scontata nella gara di finale per il 3° e 4° posto del torneo Agosto Nazzanese , gara del torneo immediatamente successiva a quella in cui è stata commessa l’infrazione
mercoledi’ 3 ottobre si disputa la gara di finale per il 3° e 4° posto a cui il calciatore non prende parte scontando la sua squalifica.
Giovedì 4 ottobre viene pubblicato il C.U. 13 della delegazione di Massa , dal quale si evince come il Giudice Sportivo abbia riesaminato gli atti della gara del 24 settembre ed abbia inflitto al calciatore Boggi una ulteriore squalifica a tempo fino al giorno 8 ottobre 2007 .
La Commissione , rilevato il comportamento anomalo ed incomprensibile del G.S. , ricorda che la competenza ad erogare sanzioni disciplinari, nell’ambito di un torneo , è quella dell’organo indicato sul suo regolamento; il G.S. ha competenza unicamente per le sanzioni disciplinari conseguenti a infrazioni commesse nell’ultima giornata di gara del torneo. Nel caso in esame il calciatore Boggi è stato squalificato in data 25 settembre , quando erano da disputare ancora le gare di finale , con la conseguenza che unico organo competente ad emettere sanzioni era la Commissione Tecnica del torneo. Superando, comunque, l’inopportunità della decisione del G.S. Provinciale, si rileva che, in ogni caso, il provvedimento da questi assunto , oggi ormai definitivo, ha efficacia, ai sensi dell’articolo 22 comma 2 C.G.S. , dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. e, pertanto, a decorrere dal 5 ottobre 2007. Di conseguenza la richiesta della reclamante di dare valenza retroattiva alla decisione del giudice è del tutto infondata.
P.Q.M.
La C.D.T , ritenuta perfettamente valida la partecipazione del calciatore Boggi alla gara Lunigiana – Oratorio Don Bosco del 30 settembre 2007 , respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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