COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 011 stagione sportiva 2007/08 – Reclamo proposto dalla Polisportiva Baldaccio Bruni avverso la decisione del G.S. Regionale, che ha squalificato il sig. Bendini Valerio fino al 05.11.2007. (C.U. N° 14 del 20.09.2007.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
011 stagione sportiva 2007/08 - Reclamo proposto dalla Polisportiva Baldaccio Bruni avverso la decisione del G.S. Regionale, che ha squalificato il sig. Bendini Valerio fino al 05.11.2007. (C.U. N° 14 del 20.09.2007.)
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe all’allenatore Bendini Valerio poiché entrava indebitamente in campo con atteggiamento ingiurioso verso il D.G. (gara V.Grassina – Baldaccio Bruni Anghiari del 19.09.2007).
Avverso tale decisione propone reclamo la Polisportiva Baldaccio Bruni, fornendo la propria versione dei fatti. Non nega, la reclamante, l’accaduto, ma fornisce una diversa interpretazione di quanto riportato dal D.G.
In particolare, conferma che l’allenatore abbia fatto (soltanto) un passo all’interno del rettangolo di gioco, e che si sia rivolto all’arbitro con frase “poco riguardosa”, ma evidenziando che la stessa Corte di Cassazione avrebbe, per così dire, ormai ritenuto accettabili alcune espressioni ormai entrate nel linguaggio comune. Frasi che, a dire della società, restano comunque poco eleganti ma che non sarebbero offensive.
Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e contestuale audizione personale.
All’odierna udienza il delegato della reclamante conferma quanto già agli atti, precisando che l’ingresso in campo e il gesto irriguardoso debbano essere considerati come un unico episodio; per tali motivi insiste nella richiesta di riduzione della squalifica.
Il reclamo non merita accoglimento.
I fatti sono acclarati, e confermati anche dalla società, seppur con sfumature e interpretazioni diverse. Il D.G., all’uopo interpellato, ha precisato che l’allenatore era stato già richiamato per l’indebito ingresso in campo, puntualizzando che l’entrata è stata, entrambe le volte, di circa mezzo metro.
Sull’entità della sanzione, questa appare congrua e conforme con precedenti in materia, e tenuto conto della veste di allenatore del sig. Bendini, non condividendo, questo Collegio, l’interpretazione della reclamante sulle frasi irriguardose, che restano tali, indipendentemente dall’uso comune.
Non si ravvedono, pertanto, motivi che consentano una riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo; dispone incamerarsi la relativa tassa.
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