COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 013 stagione sportiva 2007/08 – Reclamo dell’Associazione Calcio Spes avverso l’esito della gara di seconda categoria, A.S.D. Crespina del 30 settembre 2007 (risultato 2 – 0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 013 stagione sportiva 2007/08 - Reclamo dell'Associazione Calcio Spes avverso l'esito della gara di seconda categoria, A.S.D. Crespina del 30 settembre 2007 (risultato 2 – 0) L'Associazione Calcio Spes, con rituale e tempestivo reclamo, chiedeva l'assegnazione della gara indicata in oggetto poiché all'incontro avrebbe partecipato il giocatore Valiante Andrea malgrado lo stesso fosse squalificato. La societa’ reclamante, rifacendosi al C.U n. 41 del 10 maggio 2007, sostiene che il calciatore dovesse scontare una gara, per recidività in ammonizione, e che tale sanzione non sia mai stata scontata prima della data nella quale fu giocato l'incontro sub Judicio. Niente veniva controdedotto dalla Società Crespina malgrado la medesima sia stata ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. In effetti, come dettagliato nel C.U indicato nel reclamo, il calciatore Valiante Andrea, veniva ammonito e successivamente squalificato per recidività per 1 giornata. Poiché risulta che il calciatore indicato non abbia scontato la squalifica maturata egli non avrebbe potuto prender parte alla gara A.S.D. Crespina - A.C. Spes del 30 settembre 2007. P.Q.M. La C.D infligge alla Società A.S.D. Crespina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 C.G.S. Inoltre infligge al calciatore Valiante Andrea una ulteriore giornata di squalifica, al Sig. Bendinelli Francesco, quale accompagnatore ufficiale della squadra, l'inibizione fino al 25/11/07 ed alla societa’ l’ammenda pari a € 150,00 euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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