COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 020 stagione sportiva 2007/08 Gara Pieve Fosciana – Folgor Marlia (0-0) del 30/09/07. Categoria Allievi A Provinciali. In C.U. n.13 del 4/10/07 Comitato Provinciale di Lucca.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 020 stagione sportiva 2007/08 Gara Pieve Fosciana – Folgor Marlia (0-0) del 30/09/07. Categoria Allievi A Provinciali. In C.U. n.13 del 4/10/07 Comitato Provinciale di Lucca. Reclama la società Pieve Fosciana avverso la squalifica per 5 giornate inflitta dal G.S. al calciatore Romei Giacomo “Per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario”. La reclamante sostiene che dai fatti, così come si sono svolti e da come riportati dall’arbitro non si ravvisa una condotta del proprio tesserato tale da essere definita “particolarmente violenta”. Chiede pertanto una riduzione della sanzione e di essere udita dalla C.D.T. L’arbitro nel supplemento qui reso descrive il fatto con maggiori dettagli rispetto al rapporto di gara avendo giudicato, a suo dire, gravemente violento, un intervento da tergo del calciatore Romei nei confronti dell’avversario il quale cade successivamente a terra. All’udienza del 26/10/07 la C.D.T. ha udito il rappresentante della società reclamante che sostanzialmente ha ribadito il contenuto del gravame. Il Collegio accoglie il gravame proposto. Da quanto emerge dai documenti, la condotta del calciatore Romei è da individuarsi fra quelle di tipo violento, ma non tanto grave da portare ad una squalifica così come comminata. Infatti, al di là dell’intervento a gambe unite nei confronti dell’avversario, questi, di fatto, è solo caduto a terra senza riportare altre conseguenze, tanto è vero che, successivamente, ha ripreso regolarmente il gioco. Il Collegio è arrivato a tale deduzione in virtù delle affermazioni della società reclamante, le quali non sono state contestate dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto. Tuttavia, a futura memoria, il Collegio, al fine di potere verificare al meglio le dichiarazioni delle parti, ritiene che l’indicazione del soggetto leso nell’ambito di una fase di gioco violenta e le conseguenze da questo subite, potrebbero aiutare gli Organi della Giustizia Sportiva a graduare in modo più corrispondente al reale accadimento dei fatti le sanzioni da infliggere ai responsabili degli stessi. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo riducendo da cinque a tre le giornate di squalifica al calciatore Romei Giacomo della società Pieve Fosciana. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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