COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA CHIMERA 022 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S.D. Fulgor Castelfranco avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rapoccini Daniele per tre gare. ( C.U. n. 7 del 26/09/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA CHIMERA 022 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S.D. Fulgor Castelfranco avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rapoccini Daniele per tre gare. ( C.U. n. 7 del 26/09/2007) Il calciatore Rapoccini Daniele veniva espulso dal terreno di gioco dopo aver colpito volontariamente, a gioco in svolgimento, con una gomitata alla spalla un giocatore avversario.. Per tale comportamento violento veniva squalificato dal G.S. per tre giornate. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società Fulgor Castelfranco, sostenendo che il comportamento del proprio tesserato è da qualificare come una normale azione di gioco, tesa unicamente a difendere il possesso della palla. Sempre secondo la reclamante nel caso di specie il calciatore in questione avrebbe soltanto colpito istintivamente l’avversario ma senza alcun dolo. Proprio l’assenza di un dolo specifico, pertanto, impedirebbe l’applicazione di una sanzione. Chiede quindi l’annullamento della medesima o in subordine la riduzione della squalifica ad una giornata. Chiede anche di essere ascoltata. In data 26/10/2007 compariva davanti a questa C.D. il sig. Bellocci Giuseppe, in rappresentanza della società Castelfranco, il quale confermava quanto già riportato in sede di reclamo, sottolineando la totale assenza di dolo nel comportamento del proprio tesserato. L’arbitro,nel supplemento di rapporto gara, afferma in maniera decisa che la gomitata in contestazione è stata inferta con la chiara volontà di voler colpire l’avversario. Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera incontestabile la natura violenta del comportamento tenuto dal calciatore in questione che, comunque, è bene sottolineare, è stato sanzionato con il minimo edittale previsto dall’art.19 comma 4 lett. B) del C.G.S. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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