COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 033 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. TIRRENIA avverso la squalifica del giocatore Sig. CAMPORESE FRANCESCO, inflitta dal G.S. regionale per mesi sei, fino al 11 aprile 2008 ( Com. Uff. n. 17 del 11 ottobre 2007 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 033 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. TIRRENIA avverso la squalifica del giocatore Sig. CAMPORESE FRANCESCO, inflitta dal G.S. regionale per mesi sei, fino al 11 aprile 2008 ( Com. Uff. n. 17 del 11 ottobre 2007 ). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C. D .T. della Toscana chiedendo la riduzione della sanzione, come sopra inflitta al proprio giocatore Sig. CAMPORESE FRANCESCO, che il G.S. regionale aveva così motivato: “Lanciava una zolla di terra verso il D.G. colpendolo ad uno stinco, senza peraltro causare conseguenze. Accompagnava tale gesto con frase blasfema. Alla notifica offendeva l’arbitro”- Deduceva la reclamante che la sanzione irrogata era da riconsiderarsi, in ragione della sua eccessiva afflittività, se ragguagliata ai fatti in contestazione . L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto come descritto nella motivazione del Giudice sportivo. Nel supplemento quivi inoltrato, il D. G. ha ulteriormente precisato la vicenda come segue “… il sig. CAMPORESE, si trovava a terra a seguito di contrasto di giuoco. Avvicinatomi a lui per sincerarmi delle sue condizioni, e constatare l’eventuale infortunio, questo con la mano destra raccoglieva del terreno e me lo scagliava con violenza contro uno stinco, senza tuttavia provocarmi dolore. In tale circostanza mi trovavo a meno di un metro da lui. Nello scagliarmi contro la manciata di terreno mi si rivolgeva dicendomi quanto già riportato nel referto gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare si allontanava dicendomi sei un bastardo…”.- Osserva questa CD – posta la fede privilegiata che le Carte federali attribuiscono alla versione arbitrale anche ove discordante dalla tesi difensiva (in questo caso non vi è contestazione della reclamante “nel merito”) - che la condotta del giocatore è certamente riconducibile ad una significativa espressione di aggressività materiale verso il D.G., che, tuttavia, lo stesso arbitro qualifica “senza provocare conseguenze”, evidentemente intendendo che la forza impressa al lancio della zolla di terra (della quale non è dato sapere neppure la grandezza e/o la consistenza o durezza) era di non significativa portata, sostanzialmente dunque senza avere riportato percezione dolorifica alcuna. Ritiene il Collegio, valutata anche la distanza tra i due protagonisti (solo un metro, il che lascia dedurre come il tesserato abbia “intenzionalmente” lanciato la zolla verso una parte non sensibile del corpo dell’arbitro, lo stinco, con la “mirata” intenzione di non ledere effettivamente la sua integrità fisica – e tenuti presenti fatti e decisioni similari per la natura e tipologia della condotta come sopra riportata - la stessa condotta ( pur articolata anche in frase blasfeme ed offensive) possa essere valutata in termini di minore gravità e che, pertanto, la sanzione, come inflitta dal GS, può essere congruamente ridotta. La sanzione che appare proporzionata al caso di specie deve stabilirsi in mesi quattro e giorni venti, cioè fino al 1 marzo 2008. P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore CAMPORESE FRANCESCO fino al 1 marzo 2008 ( anziché fino al 11 aprile 2008, come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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