COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 030 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’ ACSI Polisportiva Avenza, avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il tesserato Gemignani David fino al 27.03.2008. (C.U. N° 16 del 04.10.2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 030 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’ ACSI Polisportiva Avenza, avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il tesserato Gemignani David fino al 27.03.2008. (C.U. N° 16 del 04.10.2007.) Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Gemignani Davide poiché questi (gara Pol. Avenza – Migliarino del 23.09.2007) dava una testata al D.G. raggiungendolo al volto, senza peraltro procurargli conseguenza alcuna. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società eccependo sia lo scambio di persona sia l’eccessiva afflittività della sanzione. In merito allo scambio di persona, asserisce che quanto imputato al Gemignani David debba invece essere attribuito al calciatore Polidori Andrea. Sulla dinamica dell’accaduto nega che ci sia stato contatto fisico; il gesto posto in essere, in altri termini, non sarebbe stato portato a termine con l’effettivo contatto con la testa. Ad avviso della reclamante, ciò farebbe catalogare il gesto, seppur condannabile e deprecabile, fra le proteste. Ad avvalorare la propria tesi, la Polisportiva Avenza evidenzia la totale mancanza di conseguenze per il D.G., poco compatibile con un’eventuale testata. Conclude con la richiesta di riabilitazione del giocatore Gemignani e con la riduzione della sanzione inflitta. All’odierna udienza il Collegio provvede dapprima a disporre il riconoscimento, e quindi all’audizione della società reclamante. In merito al riconoscimento, la società si è presentata con i due calciatori Gemignani e Polidori. In seguito a precisa domanda sull’autore della testata, il D.G. ha riconosciuto nella persona del Polidori Andrea colui che ha commesso il gesto. L’arbitro ha quindi ammesso l’evidenza dell’errore di trascrizione, invertendo sul referto il nome dei due calciatori. Eseguito il riconoscimento, viene udita la società, per mezzo del suo delegato. Questi insiste per la riduzione della sanzione, contestando la versione del D.G. e ribadendo che anche una testata che non provoca conseguenze non può non lasciare una minima traccia nella zona colpita. Esaurita la fase istruttoria, la Commissione osserva: Sull’identità della persona che avrebbe commesso il gesto indicato nel referto, non vi sono dubbi. La procedura di riconoscimento richiesta dalla società ha fatto inequivocabilmente emergere l’esistenza di uno scambio di persona. Ne deriva che per il gesto contestato debba essere riabilitato il Gemignani e punito il Polidori. Sull’entità della sanzione, legata all’effettiva portata dell’accaduto, la C.D.T. evidenzia che, sia nel primo rapporto che in sede di riconoscimento, il D.G. mai ha messo in dubbio che il Polidori potesse aver compiuto altri gesti (di minore rilevanza) che non fossero la testata. Ha altresì ribadito, come indicato in atti, che non ha subito alcuna conseguenza a seguito del gesto del calciatore. La mancanza di conseguenze era stata indicata fin dalla redazione degli atti di gara, e quindi era stata già vagliata e considerata dal Primo Giudice. E’ notorio che, in via generale, una testata al D.G. che abbia un minimo di conseguenze, per costante orientamento di questa Commissione non possa essere sanzionata con squalifiche minime inferiori ad anni uno. Pertanto, dato atto che la testata è stata effettivamente posta in essere, la sanzione di quasi 6 mesi inflitta, ben calibrata, ha già tenuto conto di tutte le attenuanti possibili e soprattutto della completa mancanza di conseguenza per il Direttore di Gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie parzialmente il reclamo in merito allo scambio di persona, riabilita il calciatore Gemignani Davide, conferma la squalifica fino al 27.03.2008 al calciatore Polidori Andrea. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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