COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 039 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Massarosa avverso la squalifica per cinque giornate del calciatore Picchi Davide (C.U. n. 18 del 18/10/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 039 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Massarosa avverso la squalifica per cinque giornate del calciatore Picchi Davide (C.U. n. 18 del 18/10/2007) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Picchi Davide - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 14 ottobre 2007 tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pieve Fosciana e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.: “Espulso per aver colpito un calciatore avversario con un lieve schiaffo, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Di poi cercava di raggiungere il sopracitato avversario per aggredirlo fisicamente ”. Nell’impugnazione la società, contestando l’eccessività della sanzione, nega la sussistenza del gesto violento riportando il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocata dall’atteggiamento falloso ed offensivo del diretto avversario. Al lieve tocco del Picchi, che avrebbe solo appoggiato la mano sul petto del n. 4 locale, l'avversario avrebbe posto in essere una vera e propria “sceneggiata” rotolandosi in terra e lamentandosi oltremodo; il movimento scomposto del presunto ferito, nel lieve contatto con il calciatore avversario, avrebbe ingannato il D.G. inducendolo ad estrarre il cartellino rosso senza rilevare la reale inesistenza di un qualsiasi gesto violento. Il reclamo, pur ipotizzando un atteggiamento irriguardoso (comunque non percepibile dagli spettatori) nei confronti del D.G., contesta che, successivamente, il giocatore abbia mai tentato di aggredire l'avversario poiché, fin dal fallo iniziale, entrambi i calciatori sarebbero rimasti l'uno accanto all'altro e conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara (dotato per espressa disposizione delle Carte Federali di fede privilegiata) il D.G. descrive il comportamento che lo induceva all’espulsione, precisando che la condotta era posta in essere dopo il fischio che decretava una punizione: “colpiva con una lieve manata in faccia l'avversario”. Il documento collide perfettamente con la motivazione del provvedimento impugnato sia per quanto concerne la fase di giuoco che la volontarietà del gesto attestando, ad onor del vero, la lievità del colpo come ipotizzato nelle argomentazioni difensive. E' il successivo comportamento - verbalmente aggressivo nei confronti del D.G. e fisicamente, almeno nelle intenzioni, considerando che ci sono voluti ben quattro compagni per placare le ire del giocatore, nei confronti dell'avversario - a renderne particolarmente censurabile la condotta. Peraltro nel supplemento di gara, espressamente richiesto da quest'organo giudicante, il D.G., reso edotto delle censure mosse dalla società, conferma integralmente la ricostruzione fornita nel reclamo confermando e dettagliando ulteriormente quanto descritto nell'originario rapporto. Il fatto che il giuoco fosse fermo associato con lo “schiaffo”, gesto che difficilmente può essere attribuito ad un comportamento non volontario dovuto all’impeto della gara, inquadra comunque la fattispecie nell’atto violento; rileva infine che uno schiaffo può essere dato anche senza “caricare” il colpo e che le relative conseguenze possono anche non essere tali da richiedere l’intervento del massaggiatore. Deve quindi concludersi per la responsabilità del giocatore con riferimento alla violazione ipotizzata e pertanto la sanzione applicata dal G.S. risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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