COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 037 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Us Pelago Avverso Squalifica Calciatore Mattiazzo Nicola Per 4 Gg. (C.U. N° 18 Del 18107)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 037 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Us Pelago Avverso Squalifica Calciatore Mattiazzo Nicola Per 4 Gg. (C.U. N° 18 Del 18107) Propone rituale reclamo la U.S. Pelago avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, uscendo colpiva con calci e pugni una parete di plastica”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, pur ammettendo l’episodio, ne contesta la dinamica e l’interpretazione da parte dell’arbitro. In sostanza la reclamante sostiene che lontano dall’azione di gioco il proprio calciatore dopo essere stato ripetutamente offeso e provocato anche fisicamente reagiva dando una spinta all’avversario, il quale esagerando il colpo ricevuto al petto, simulava un più violento contatto stramazzando a terra ed inducendo l’arbitro, molto distante a ritenere che vi fosse stato un ben più violento colpo. Giustifica altresì i colpi alla parte di plastica all’uscita dal campo come un gesto di stizza verso sé stesso per essere caduto nella provocazione. Che il colpo non fosse violento lo testimonierebbe il fatto che l’avversario non subiva alcuna conseguenza e continuava regolarmente la partita. La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide accogliere il reclamo. Dall’esame del rapporto e del supplemento emerge chiaramente come la condotta del Mattiazzo sia sanzionabile ed interpretabile come condotta violenta e come tale punibile, peraltro la circostanza, confermata dall’arbitro che il calciatore avversario non abbia avuto conseguenze ed abbia potuto continuare la partita, induce a ritenere che il colpo inferto non sia stato particolarmente violento, né del resto il successivo comportamento del Mattiazzo appare particolarmente censurabile trattandosi di un atteggiamento di stizza più verso sé stesso. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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