COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 016 stagione sporiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S. Olimpia avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il tesserato Lucetti Angelo fino al 27.11.2007. C.U. N° 15 del 27.09.2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 016 stagione sporiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S. Olimpia avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il tesserato Lucetti Angelo fino al 27.11.2007. C.U. N° 15 del 27.09.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica in epigrafe al sig. Lucetti Angelo (allenatore) poiché questi, già richiamato per proteste, a seguito di una decisione del D.G., teneva comportamento irriguardoso. Dopo la notifica del provvedimento lo minacciava. Quanto sopra accadeva nel corso della gara S. Firmina – Olimpia Firenze del 23.09.2007. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società A.S. Olimpia Firenze, richiedendo una riduzione della sanzione inflitta. La società fornisce la propria versione dei fatti, in particolare dando la propria interpretazione alle frasi pronunciate dal sig. Lucetti e precisando il tenore delle stesse, e sostenendo anche che almeno parte delle frasi non fossero rivolte al D.G. ma ad un proprio giocatore. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’odierna udienza la società sostanzialmente ribadisce quanto già esposto nel reclamo, evidenziando che la lunga esperienza del proprio allenatore non poteva indurlo a minacciare il D.G. in alcun modo. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. ai fini istruttori, l’arbitro ha confermato quanto già in atti, asserendo la sua certezza che quanto pronunciato dal Lucetti fosse senz’altro ad esso stesso diretto. La Commissione osserva quanto segue: La puntualità dei referti arbitrali non lascia dubbi sulla dinamica dei fatti; il Lucetti, ha senz’altro posto in essere il comportamento contestato dal Giudice Sportivo. La tesi proposta dalla reclamante, quindi, appare priva di pregio. Ritiene doveroso sottolineare, questo Collegio, la gravità di quanto contestato al sig. Lucetti, tenuto soprattuto conto che i fatti sono accaduti nel corso di una gara di campionato Allievi, giocata da ragazzini per i quali una guida non solo tecnica, ma soprattutto di comportamento ed esempio etico deve essere indispensabile. Tutti coloro che si trovano a contatto con i giovani e i ragazzini, devono necessariamente tenere un comportamento ancora più corretto ed esemplare, e di massimo rispetto nei confronti non solo dei propri giocatori, ma e soprattutto nei confronti degli avversari e dell’arbitro. Da rimarcare, anche, che gli stessi Direttori di Gara che dirigono le gare Allievi, hanno generalmente un’età giovane, e ancor di più, quindi, deve essere loro portato rispetto, aiuto e tutela, soprattutto da chi (giustamente) si fregia di avere una lunga esperienza di sport - magari anche nell’ambito professionistico - e che pertanto non deve e non può permettersi di tentare di incutere timori e condizionamenti (sfruttando, magari l’evidente differenza di età), né tantomeno minacce. In sintesi, tutti coloro che operano nel calcio giovanile hanno il dovere di partecipare alla formazione corretta e leale dei ragazzi che stanno “accudendo”, ivi compresi i giovani Direttori di Gara. Ciò detto, e ferma restando la gravità degli addebiti, ad una rilettura delle Carte questa Commissione ritiene comunque che ragioni di equità lascino un margine per calibrare in modo leggermente diverso la sanzione inflitta, tenuto conto di tutto il contesto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Lucetti Angelo fino al giorno 11.11.2007. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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