COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 051 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto in proprio dal calciatore Baiocchi Matteo, tesserato per la Società A.S.D San Miniato Basso Calcio, avverso la decisione del G.S. Territoriale che gli ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara. (C.U. n. 20/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 051 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto in proprio dal calciatore Baiocchi Matteo, tesserato per la Società A.S.D San Miniato Basso Calcio, avverso la decisione del G.S. Territoriale che gli ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara. (C.U. n. 20/2007) Il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, così motivato :” Per offese al D.G. accompagnate da bestemmie. Sanzione aggravata in quanto capitano”, viene impugnato tempestivamente, in proprio, dal calciatore Baiocchi. Il gravame, che viene motivato esclusivamente con la negazione di aver rivolto al D.G. frasi offensive e la contestuale ammissione delle espressioni blasfeme, lascia a questo giudice la scelta della audizione personale (“….qualora….ritenesse utile udirmi…”). Preliminarmente osserva la C.D.T. che la richiesta di audizione deve essere diretta e non lasciata alla discrezionalità del Giudice e che, comunque, nella fattispecie essa non può condurre ad alcun fatto nuovo che possa aggiungere ulteriori elementi di conoscenza in ordine allo svolgersi dei fatti. Si rileva a tal proposito che dall’esame del rapporto di gara, confermato dal D.G. per le vie brevi (stante la esiguità del tempo a disposizione della Commissione), che le espressioni rivolte all’Ufficiale di gara hanno un indubbio carattere offensivo di cui è doveroso tener conto nella applicazione della sanzione che appare, peraltro, contenuta. Si osserva infatti che le offese al D.G. debbono essere sanzionate con la squalifica per due giornate e che le espressioni blasfeme vengono sanzionate con la sanzione di una giornata : se a ciò aggiungiamo l’aggravante dell’essere il calciatore, nell’occasione, il capitano della squadra, il contenimento della durata della squalifica non può che attribuirsi all’aver tenuto conto il G.S., nell’assumere il provvedimento disciplinare, della genericità della espressione usata dal D.G. nel descrivere il fatto : “…Il tutto accompagnato da una bestemmia urlata”. La sanzione quindi merita puntuale conferma. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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