COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 047 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. Avanguardia avverso dec. Del G.S Provinciale di Pistoia. Squalifica Gelli Luca per 2 gare ( C.U 16 del 31.10.2007 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
047 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. Avanguardia avverso dec. Del G.S Provinciale di Pistoia. Squalifica Gelli Luca per 2 gare ( C.U 16 del 31.10.2007 )
La societa’ Avanguardia , ritenendo troppo gravosa la sanzione assunta nei confronti del proprio tesserato , chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento in oggetto indicato.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S.
Il dettato normativo indica come non siano reclamabili le squalifiche a calciatori fino a due giornate.
P.Q.M
La C.D.T. toscana dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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