COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 021 – stagione sportiva 2007/08 .Reclamo proposto dalla Polisportiva Sorgenti Labrone avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il calciatore Biliotti David fino al 27.03.2007 (C.U. N° 15 del 27.09.2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 021 – stagione sportiva 2007/08 .Reclamo proposto dalla Polisportiva Sorgenti Labrone avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il calciatore Biliotti David fino al 27.03.2007 (C.U. N° 15 del 27.09.2007.) Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica fino al 27.03.2008 al sig. Biliotti Davide poiché questi, espulso per aver offeso il D.G., successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare, correva contro lo stesso e lo colpiva con una testata alla fronte senza provocargli particolare dolore. Veniva allontanato dal terreno di gioco solamente grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Quanto sopra accadeva nel corso della gara di campionato “Giovanissimi Regionali” Palazzaccio – Sorgenti Labrone del 23.09.2007. Avverso tale provvedimento propone reclamo la Polisportiva Sorgenti Labrone la quale, pur riconoscendo la gravità del gesto, asserisce la mancanza di volontarietà da parte del giocatore di creare danno all’arbitro; tutto sarebbe dovuto ad una corsa verso il D.G. non fermata in tempo. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione, e al reclamo allega una richiesta di scuse del giovane calciatore. Ai fini istruttori questo Collegio ha richiesto al Direttore di Gara un supplemento di rapporto; l’arbitro in buona sostanza ha confermato la volontarietà del gesto, asserendo come il Biliotti fosse conscio di quello che stava facendo. Esauritasi la fase istruttoria, la Commissione Disciplinare è in grado di decidere. Preliminarmente questo Collegio ritiene che la tesi della mancanza di volontà nel gesto non sia meritevole di accoglimento. L’arbitro ha riferito senza incertezze l’accaduto ed ha evidenziato la consapevolezza con cui il Biliotti lo ha colpito. In ogni caso l’affermazione della reclamante, priva di qualsiasi riscontro o altro elemento a suo favore, appare debole, tale da sembrare solo un ingenuo tentativo di ottenere una riduzione. Acclarata, quindi, la dinamica di quanto occorso all’arbitro, rimane da decidere sull’entità della sanzione irrogata dal Primo Giudice. La C.D. non può esimersi dal rilevare nuovamente, come già fatto più volte in passato, l’esistenza di un preoccupante incremento dei gesti violenti di tesserati contro altri iscritti e contro i Direttori di Gara. All’interno del settore giovanile, ora di competenza di questo Giudice, sono poi emersi vari fatti davvero deprecabili, che vedono come protagonisti tanto i giovani tesserati quanto i Dirigenti. Quanto sopra fa ritenere a questa Commissione che non si possano non giudicare con severità gli autori di questi gesti. Senza entrare nel merito delle frasi stereotipate che si sentono ogni giorno sui mezzi di informazione e riferite al calcio professionistico, è di tutta evidenza che il calcio dilettantistico dovrebbe essere caratterizzato da serenità e sano agonismo, poiché l’aspetto ludico e sportivo (nel suo significato più nobile) dovrebbe (deve!) prevalere su tutto il resto. E’ però purtroppo anche vero che sul campo dei dilettanti vengono spesso emulati gesti che possono erroneamente apparire veniali sui campi di categorie professionistiche, e che l’eccessivo agonismo e soprattutto l’estrema mancata distinzione fra tensione agonistica e esasperata arroganza e prepotenza (magari nei campionati giovanissimi fomentati anche da ambienti e genitori che svolgono funzioni tutt’altro che educative), stiano portando ad un preoccupante aumento degli episodi violenti. La giustizia sportiva non può quindi esimersi dal dare il proprio contributo, con indirizzi di carattere orientativo (le motivazioni delle sentenze) e di carattere punitivo/sanzionatorio (le squalifiche giudicate e/o comminate). Fatta questa necessaria premessa, che manifesta profonda preoccupazione da parte di questo Collegio, si ritiene di far presente – come del resto è noto – che il gesto della testata all’arbitro senza conseguenze è sempre stata punita con una sanzione minima di anni uno. Nella fattispecie in esame, la sanzione del Giudice Sportivo è stata individuata in mesi sei; evidentemente il Primo Giudice ha tenuto conto di tutte le attenuanti possibili e della giovanissima età dell’autore (si noti come la testata non sia stata completamente indolore, poiché viene evidenziata la mancanza di “particolare” dolore). Ritiene però questo Collegio, che se da una parte nei campionati giovanili l’aspetto educativo debba essere senz’altro più presente rispetto alla funzione meramente e aridamente sanzionatoria, è anche vero che è proprio in questi campionati che si formano i calciatori di domani. Certi principi, certi comportamenti, la correttezza, il rispetto, e quanto altro, si insegnano ai giovani, affinché possano essere degli sportivi corretti e leali quando saranno più maturi. Questo Collegio, pertanto, ritiene di non poter condividere l’entità della sanzione comminata dal Primo Giudice, che appare mite rispetto alle considerazioni sopra esposte e alle luce dei precedenti orientamenti giurisprudenziali. Come evidenziato in alcune precedenti delibere, in passato si è posto il problema se applicare o meno la disciplina della cosiddetta “reformatio in peius”, che consente al Giudice di appello di inasprire le sanzioni comminate dal Giudice di prima istanza. Il Collegio ha cercato il più possibile di evitare l’applicazione di tale principio, poiché ha sempre ritenuto oltremodo penalizzante una decisione più severa in assenza di un ulteriore grado di giudizio (è sempre stata massima l’attenzione di garantire alle società equità di trattamento). Il nuovo C.G.S. oggi consente espressamente e senza equivoci, all’art. 36 comma 3, di inasprire le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Le considerazioni fin qui svolte non permettono, quindi, alla C.D., di esimersi dal valutare diversamente le risultanze del procedimento di primo grado, dovendole in qualche modo riallineare con quanto già deciso in casi similari. La circostanza che l’inasprimento della sanzione avvenga davanti ad un Giudice di Appello, ovvero dopo che si è già svolto un grado di giudizio, unitamente alla funzione educativa e di indirizzo che la Giustizia Sportiva deve dare, soprattutto nel settore giovanile, consiglia l’organo Giudicante di non comminare la sanzione di un anno sopra citata ma, tenendo conto di tutte le possibili attenuanti, di trovare una soluzione mediana, che da una parte aumenti l’afflittività per il grave episodio posto in essere dal Biliotti, e dall’altra possa preservare al calcio questo giovane tesserato, che avrà modo di meditare sul gravissimo gesto per poi tornare a giocare con maggior rispetto e lealtà una volta scontata la squalifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e commina al sig. Biliotti Davide, ai sensi dell’art. 36 comma 3 C.G.S., la sanzione della squalifica fino al 27.05.2008. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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