COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI 001/08.Reclamo proposto dalla Polisportiva Margine Coperta avverso la decisione del G.S. settore giovanile, che ha squalificato il sig. Berti Giacomo per 4 gare; il sig. Menapace Giacomo per 4 gare; che ha comminato l’ammenda di € 129,00 alla società. C.U. N° 51 del 29.05.2007.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI
001/08.Reclamo proposto dalla Polisportiva Margine Coperta avverso la decisione del G.S. settore giovanile, che ha squalificato il sig. Berti Giacomo per 4 gare; il sig. Menapace Giacomo per 4 gare; che ha comminato l’ammenda di € 129,00 alla società. C.U. N° 51 del 29.05.2007.
Il Giudice Sportivo del settore giovanile comminava le sanzioni in epigrafe così motivandole;
Berti Giacomo: a seguito di un fallo subito, reagiva scagliandosi contro un calciatore avversario spingendolo con forza all’altezza del petto. A fine gara, mentre il D.G. rientrava nello spogliatoio, lo offendeva.
Menapace Giacomo: espulso per aver colpito violentemente un calciatore avversario con un calcio alle caviglie disinteressandosi della palla, nel lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento disciplinare, lo offendeva.
Ammenda: propri sostenitori (del Margine Coperta, ndr), per tutta la durata del secondo tempo, offendevano e minacciavano ripetutamente il D.G. Al rientro nello spogliatoio, dato che il cancello d’ingresso era incustodito, un gruppo di persone estranee sostavano nel locale spogliatoi.
I fatti contestati accadevano nel corso della gara Margine Coperta – Chimera Arezzo del 26 maggio 2007.
Con rituale reclamo la società contesta le decisioni del Primo Giudice, fornendo le proprie motivazioni (unitamente a giustificazioni relative a fatti non contestati).
Per quanto riguarda il calciatore Berti, asserisce che pur avendo subito un grave fallo, stava in realtà tentando di recuperare il pallone per riprendere la gara, ma l’avversario glielo impediva, spingendo il Berti stesso. Conferma, in buona sostanza le offese a fine gara, giustificandole con la gravità di quanto subito.
Sul Menapace asserisce l’involontarietà del fallo (sulle caviglie dell’avversario), e anche in questo caso conferma sostanzialmente le offese.
Per quanto concerne l’ammenda, conferma e censura la condotta del pubblico, e precisa che la presenza di persone all’interno dell’area spogliatoi era causata dalla necessità, dei custodi e istruttori di calcio, di montare dei piccoli campi di calcio per il torneo memorial Sergio Ghiarè.
Conclude con la richiesta di riduzione delle sanzioni e di audizione personale, dopo aver precisato e ricordato la buona tradizione “disciplinare” della società sportiva.
Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto dal Collegio ai fini istruttori, ha precisato:
1) che molte delle persone estranee erano genitori e altre persone che commentavano il suo operato;
2) Sul Berti e sul Menapace conferma quanto già ben descritto nel primo rapporto.
All’odierna udienza la reclamante, presente a seguito di delega del Presidente, conferma quanto già scritto nel proprio gravame, ribadendo in particolar modo che le persone estranee presenti erano soprattutto addetti alla pulizia degli spogliatoi e addetti al montaggio delle attrezzature per il torneo.
Il reclamo non merita accoglimento.
Quanto descritto dall’arbitro sia sul rapporto di gara sia sul successivo supplemento appare chiaro e non lascia margine ad errori interpretativi.
La società praticamente conferma i fatti, e la sua generica difesa che tende a giustificare l’accaduto di per sé conferma quanto contestato.
Sull’entità delle tre sanzioni, queste appaiono eque e ben calibrate; l’ammenda comminata è conforme sia a quanto accaduto sia alla categoria di appartenenza della società. Le squalifiche al Berti e al Menapace tengono conto del comportamento violento dei due tesserati e delle offese proferite.
Non si ravvedono, pertanto, motivi che consentano una riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo; dispone incamerarsi la relativa tassa.
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