COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 002/08.Reclamo Pol. Valentino Mazzola Avverso Squalifica Fino Al 31122007 Dell’allenatore Baroni Roberto (C.U. N° 45 Del 1262007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 002/08.Reclamo Pol. Valentino Mazzola Avverso Squalifica Fino Al 31122007 Dell’allenatore Baroni Roberto (C.U. N° 45 Del 1262007) Reclama la Pol Valentino Mazzola avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. del Cominato Provinciale Settore Giovanile e Scolastico con la seguente motivazione: “Per frasi offensive ed ingiuriose rivolte agli spettatori della tribuna ed al D.G.. Alla sua espulsione andava verso la tribuna tentando di aggredire uno spettatore provocando una rissa. Grazie all’intervento di alcuni astanti veniva a forza portato via mentre continuava ad inveire nei confronti del D.G.”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva e, seppur non smentendo il comportamento del proprio tesserato tiene ad effettuare alcune precisazioni che, a suo dire, attenuerebbero la portata del comportamento generale. In particolare sottolinea come il comportamento del Baroni, fosse indirizzato verso un unico spettatore che lo aveva personalmente e pesantemente offeso, in quanto da ex tesserato della società Valentino Mazzola conosceva l’incolpato e nutriva nei confronti dello stesso quello che viene definito un “odio rancoroso”. La società nega che il Baroni abbia offeso l’arbitro verso il quale non aveva alcun motivo di risentimento, come nega di essersi precipitato in tribuna per aggredire la persona con la quale era venuta a diverbio, ma solo di essersi recato in tribuna per finire di vedere la partita. In quel frangente, poiché alcune persone del pubblico si erano frapposte tra i due contendenti per evitare il peggio, cercando di calmare gli animi, l’arbitro dal campo si presume possa aver frainteso la situazione ritenendo trattarsi di un parapiglia. Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza 2777 dal rappresentante della società. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Invero la dinamica dei fatti, pur nella suggestiva versione fornita dalla reclamante è piuttosto chiara. Aldilà delle motivazioni che spingevano uno spettatore ad inveire contro il Baroni e anche della particolarità delle offese, che –sostiene la reclamante- investivano la sfera personale, nessuna giustificazione può essere accettata per la violenta reazione del Baroni, a maggior ragione per la qualifica del medesimo. Infatti il Baroni allenatore di una squadra della categoria Giovanissimi, svolge il delicato compito non solo di insegnare la tattica e la tecnica a dei ragazzi, ma assume nei loro confronti anche la figura dell’educatore, il quale deve essere d’esempio con i suoi comportamenti soprattutto nell’ambito della competizione. Il comportamento globale del Baroni è stato pertanto un pessimo esempio per i suoi giovani calciatori, e come tale deve essere sanzionato in misura maggiore ad analogo comportamento tenuto da un tesserato di altre categorie al di fuori del settore giovanile. Del resto il supplemento arbitrale conferma quanto dal D.G. già riportato nel rapporto di gara, smentendo, stante la prova privilegiata che per il nostro C.G.S., i rapporti arbitrali assumono, quanto sostenuto dalla società. La reclamante poi non contesta i fatti accaduti, limitandosi a sottolineare la grave provocazione e l’equivoco in cui sarebbe incorso il D.G., il quale invece è sicuro e preciso nel confermare le offese alla sua persona ed il comportamento sel Baroni dopo l’espulsione dal campo. Sotto il profilo della congruità della sanzione, pur ritenendo l’entità considerevole, per le considerazioni sopra svolte in ordine al ruolo che il Baroni svolge per la società Valentino Mazzola ed il settore di competenza, ritiene la stessa meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, conferma la sanzione ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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