COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 036 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Sig. Bessi Lubiano, nella sua qualità di Presidente del G.S.D. Anisare Calcio, per la violazione dell’art. 1 c.1, nonché del G.S.D. Anisare Calcio per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 036 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Sig. Bessi Lubiano, nella sua qualità di Presidente del G.S.D. Anisare Calcio, per la violazione dell’art. 1 c.1, nonché del G.S.D. Anisare Calcio per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Su segnalazione del C.R.T., in data 10gennaio 2008, la Procura Federale ha svolto indagini in ordine alla posizione dell’allenatore sig. Gianluca Mariani che, per quanto abilitato ed indicato sull’atto di censimento depositato, non risulta tesserato, nel corso della stagione 2007/2008, per la società G.S.D. Anisare Calcio, per la quale ha invece svolto la attività di allenatore. Da ciò la Procura Federale ha rilevato la mancata applicazione del disposto dell’art. 38 delle N.O.I.F. correlato con l’art.40 del Regolamento della L.N.D., quest’ultimo richiamato dal C.U.N. n. 1 della Lega stessa in data 1 luglio 2007, che prevede, per le società di seconda categoria, l’obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato. La inottemperanza determina, a carico del legale rappresentante della Società, l’addebito della violazione dell’art. 1 del C.G.S. Detto comportamento implica altresì che la Società, a sua volta, incorra nella violazione del successivo art. 4, in applicazione del principio di responsabilità diretta. Quanto sopra viene contestato al Presidente ed all’ente sopraindicati con atto di deferimento n. 1822/932/pf 07-08/SS/en trasmesso a questa Commissione, mentre l’allenatore Mariani viene deferito, con atto autonomo, al Settore Tecnico della F.I.G.C.. Disposte le rituali notifiche risulta oggi qui presente in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Marco Stefanini, mentre i soggetti deferiti sono presenti nella persona del Sig. Bessi Lubiano in proprio e quale Presidente del G.S.D. Anisare Calcio. Le circostanze sopra evidenziate vengono succintamente esposte dal Presidente del Collegio il quale invita il rappresentante della Procura ad intervenire. L’Avv. Stefanini chiede una breve sospensione essendo in corso con la parte deferita un tentativo di patteggiamento ex art. 23 del C.G.S.. Alla ripresa del dibattimento il rappresentante della Procura Federale informa di aver raggiunto con il soggetto deferito un accordo per la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente del G.S.D. Anisare Calcio la inibizione per mesi due; - alla predetta Società l’ammenda di € 300,00 (trecento). La Commissione, riunitasi in Camera di Consiglio per esaminare quanto pattuito tra le parti, ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accettato la congruità della sanzione indicata e, di conseguenza, ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente Bessi Lubiano la inibizione per mesi due; - alla Società ammenda di € 300,00 (trecento) DISPONE la chiusura del dibattimento.
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