COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 035 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento a carico del tesserato Bertoni Nicola, e della società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911;

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 035 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento a carico del tesserato Bertoni Nicola, e della società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911; La Procura Federale provvedeva, con formale atto datato 15 ottobre 2008 (n. 1743/1184 pf 07- 08/GT/en), al deferimento del Dirigente e della società in oggetto per rispondere: il Primo “della violazione dell’art. 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, in occasione di una riunione tenutasi il giorno 1 febbraio 2008, presso la sede della società Pietrasanta Marina, nella sua qualità di Direttore Generale, espresso frasi denigratorie ed offensive nei confronti sia della FIGC e degli appartenenti alla Delegazione Provinciale di Lucca, avendo rivolto a tali organi critiche sprezzanti ed, in particolare, avendo qualificato come incompetenti i progettisti dell'attività di base e scolastica presenti in loco.” la Società “della violazione degli artt.4, comma 2, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del suo Dirigente Generale (all'epoca dei fatti)”. All’udienza del 28 novembre 2008 sono presenti il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Marco Stefanini ed i Signori Nicola Bertoni assistito dall'Avv. Graziano Pancetti oltre al Presidente della società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911. Preliminarmente l'Avv. Pancetti solleva una questione preliminare relativa alla genericità del capo di incolpazione poiché nel medesimo non risultano espressamente indicate le norme relative alle sanzioni astrattamente irrogabili al proprio assistito e ne chiede pertanto la nullità. A tale richiesta si oppone il rappresentante della Procura il quale, nel ritenere del tutto valido l’atto di deferimento, precisa che la sanzioni connesse alla violazione di una norma del Codice di Giustizia Sportiva si rinvengono scorrendo il Codice medesimo. La difesa insiste inoltre affinché sia ammessa la memoria difensiva depositata in data 24 novembre – cioè oltre il termine massimo di 5 giorni prima dell'udienza stabilito dalle norme Federali - rilevando che negli ordinamenti statali il deposito degli atti che scadrebbero nei giorni festivi viene automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo. La C.D.T.T., con provvedimento motivato presente in atti e da intendersi qui integralmente trascritto, sottolinea la tempestività della memoria e per l'effetto la ammette negando però fondatezza all'eccezione di genericità del capo di incolpazione sotto due profili: 1) nel C.G.S. non è rinvenibile una norma analoga a quella contenuta nell'art. 417 del codice di procedura penale - che richiede espressamente la specifica indicazione degli articoli di Legge - essendo sufficiente l'esposizione dei fatti e delle principali norme di riferimento; 2) nel C.G.S. non sono rinvenibili, se non in limitatissimi casi, norme analoghe al codice penale che possano ancorare singole fattispecie a forbici sanzionatorie contenenti specifici limiti edittali; pertanto la mancata indicazione dell'art. 18 non può in alcun modo tradursi in una limitazione del doveroso diritto di difesa. Aperto il dibattimento con la descrizione dei fatti, il Presidente del Collegio invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le tesi e le richieste dell’Ufficio. L’Avvocato Stefanini rileva che l'addebito emerge da un esposto - denuncia fatto pervenire, tramite la Delegazione Provinciale di Lucca, al C.R.T. e da questo inoltrato alla Procura Federale. In sede di indagini sono state acquisite ben cinque testimonianze che hanno confermato il contenuto dell’esposto ribadendo, univocamente, il comportamento offensivo tenuto dal dirigente Bertoni in occasione di una riunione, tenutasi presso la sede della U.S.D. Marina Pietrasanta 1911 in data 1 febbraio 2008, alla presenza di alcuni Delegati Provinciali e dei rappresentanti di sette società. Tali testimonianze, prosegue il Sostituto Procuratore, costituiscono di per sé prova sufficiente a dimostrare che il comportamento del Bertoni abbia violato, con affermazioni che vanno oltre il limite posto ad ogni potere di critica, l'art. 5 C.G.S.. Per cui, così acclarata la colpevolezza del tesserato Nicola Bertoni, chiede che la Commissione, tenuto altresì conto della responsabilità della Società conseguente al comportamento del proprio tesserato, irroghi ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: al Dirigente Nicola Bertoni, nella sua qualità di Direttore Generale della Società USD Marina Pietrasanta 1911, l'inibizione per mesi 3; alla U.S.D., per la conseguente responsabilità oggettiva l'ammenda di € 300. Viene data la parola all'Avvocato Pancetti che, riassumendo quanto contenuto nell'ampia e ben motivata memoria difensiva, ribadisce che il proprio assistito non avrebbe mai pronunciato frasi offensive nei confronti di chicchessia né avrebbe mai fatto alcun riferimento ad organismi regionali o a loro rappresentanti; cita ad ulteriore sostegno delle tesi esposte la documentazione già depositata in sede di indagine. Rileva ancora che il suo intervento nella riunione è stato improntato esclusivamente ad uno spirito di collaborazione e di fattività con critiche di carattere costruttivo – espresse da un “addetto ai lavori” - e che l’intera discussione è stata improntata ad una assoluta informalità e chiede quindi che il proprio assistito venga prosciolto da ogni addebito. A sua volta chiede di intervenire il Bertoni che, pur rammaricandosi di quanto avvenuto, afferma di non avere mai espresso, nei confronti del Comitato Provinciale di Lucca ne di altri organi federali null'altro che lecite e doverose critiche senza mai travalicare i limiti della ragionevole dialettica tra soggetti operanti in ambito FIGC. Il Dirigente attribuisce poi l'origine del deferimento ad una sorta di complotto operato in suo danno riportando però circostanze di tempo e di fatto compatibili con la propria difesa. La Società, facendo proprie le difese sopra argomentate, ritiene di non avere comunque responsabilità alcuna in ordine al comportamento tenuto dal Direttore Generale. La Commissione, chiuso il dibattimento, riunita in Camera di Consiglio, passa a decisione. Non v’è dubbio che il comportamento tenuto dal Bertoni, in occasione della riunione del 1 febbraio u.s, sia stata connotata dall’uso di frasi ed espressioni che la totalità dei testimoni (tra i quali l’allenatore della stessa Società deferita) ha posto in evidenza per il loro carattere indubbiamente lesivo. Tali espressioni risultano dirette con assoluta precisione a tesserati presenti all’incontro e indirizzate a rappresentanti di Enti Federali, pur non presenti, facilmente individuabili. Non può accogliersi la tesi difensiva del Bertoni che attribuisce alle espressioni usate il carattere di critica costruttiva, dovendo rilevare che la diversità di opinioni che possono essere espresse in un consesso non esula da un elementare principio di correttezza in generale e di osservanza delle norme che regolano la attività dei tesserati, nel particolare ambito federale che qui interessa. Ciò a prescindere dalla possibilità che il dissenso (le osservazioni critiche sono sempre lecite), possa venire espresso da una società - in ordine a decisioni assunte nell’ambito organizzativo federale dagli organismi espressamente a ciò preposti nelle sedi competenti (leggi: assemblee provinciali e regionali). Peraltro l'ipotesi difensiva spesa dal Bertoni quale vittima di una leggerezza abilmente utilizzata da avversari politici non potrebbe comunque scriminare una, forse iniziale, critica che ha poi certamente travalicato i limiti del citato art. 5 che fa divieto “di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione...”. In ogni caso, per quanto riguarda le tesi difensive della Società esse appaiono ininfluenti agli effetti del suo coinvolgimento che è automaticamente previsto una volta affermata la responsabilità di un suo dirigente. Il deferimento è quindi fondato. In ordine alle sanzioni da irrogare, pur concordando con le richieste della Procura Federale, al dirigente deve comunque riconoscersi un contegno nel procedimento ed una pacatezza nell'esposizione delle proprie ragioni che contrastano con le veementi invettive dedotte e che sembrano testimoniare la presunta ragionevolezza, nell'intenzione del dirigente, dell'iniziale potere di critica successivamente certamente degenerato. P.Q.M. La C.D. applica al Sig. Bertoni Nicola, e l’inibizione fino al 4 febbraio 2009, alla società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 l’ammenda di € 300,00.
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