COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 065 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo Pol. Mazzola 1949 Avverso Squalifica Per 4 Gg. Del Calciatore Pruneti Tommaso (C.U. N° 18 Del 12112008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
065 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo Pol. Mazzola 1949 Avverso Squalifica Per 4 Gg. Del
Calciatore Pruneti Tommaso (C.U. N° 18 Del 12112008)
Reclama la Pol. Mazzola 1949 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Siena con
la seguente motivazione: “Perché, avendo subito un fallo, rincorreva e colpiva con violenza un
avversario da tergo con un calcio”.
La reclamante contesta la sanzione e chiede una riduzione della medesima ritenendola eccessiva.
Nel merito non contesta l’episodio, pur ritenendo che il gioco fosse in svolgimento, ma ritiene che il
primo giudice abbia mal commisurato la sanzione anche in relazione ad altre sanzioni apparse sul
C.U. relative ad episodi simili o analoghi sanzionati in misura più lieve.
La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il
reclamo.
L’arbitro nel supplemento di rapporto, conferma l’episodio, confermando altresì che il gioco non era
in svolgimento, ma fermo proprio in relazione al fallo subito dal Pruneti.
Questi aveva rincorso l’avversario e lo aveva colpito con violenza da tergo.
La C.D. pur prendendo atto che si è trattato di un fallo di reazione, non può non considerare le
modalità estremamente violente con le quali la reazione si è concretizzata.
Del resto ciò che sostiene la reclamante in ordine a quanto apparso in precedenti comunicati,
rientra nella sfera di valutazione che ogni singolo giudice può avere nella commisurazione delle
sanzioni, commisurazione che di norma, a seguito del reclamo la C.D. cerca di uniformare ad un
giudizio più equo, in alcuni casi addirittura applicando la reformatio in peius.
Nel caso in cui il primo giudizio non sia passato al vaglio dell’organo superiore, per mancanza di
reclamo, la sanzione inflitta dal primo giudice diviene cosa giudicata anche se mal commisurata.
E’ quindi possibile che fatti analoghi siano stati giudicati in maniera difforme da giudici territoriali
diversi.
Nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che il gesto compiuto dal Pruneti sia un qualcosa di
più grave, e di più violento rispetto alla sanzione base di tre giornate prevista dal CGS per i casi di
condotta violenta tra calciatori.
Anche la C.D. è del medesimo avviso posto che le modalità della condotta violenta assumono
particolare rilevanza e, nel caso che ci occupa l’aver il calciatore rincorso l’avversario al fine di
colpirlo con violenza a gioco fermo sono da ritenersi aggravante sufficiente per la giornata in più
che il Pruneti ha ricevuto rispetto alla sanzione base.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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