COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 146 stagione sportiva 2008 – 09 Gara Bucinese – Pian di Scò (1-2) del 7/2/09.Campionato Juniores Provinciali. In C.U. Delegazione Provinciale di Arezzo n.29 dell’11/02/09.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 146 stagione sportiva 2008 – 09 Gara Bucinese – Pian di Scò (1-2) del 7/2/09.Campionato Juniores Provinciali. In C.U. Delegazione Provinciale di Arezzo n.29 dell’11/02/09. Reclama la società Bucinese avverso la squalifica fino al 10/04/09 del calciatore Landi Matteo il quale “Espulso per avere spinto a gioco fermo un avversario, alla notifica del provvedimento protestava energicamente nei confronti del D.G. e nel contempo spingeva verso il medesimo D.G. un compagno intervenuto per trattenerlo facendo cadere a terra il taccuino del D.G.) La reclamante non contesta l’espulsione del proprio calciatore, tuttavia tiene a precisare che la spinta ricevuta dall’arbitro deve essere considerata un fatto puramente casuale ed accidentale. Infatti, l’episodio non ha avuto il carattere di gesto violento verso l’arbitro ed è stato in qualche modo favorito dal terreno scivoloso ed ai limiti della praticabilità. La reclamante conclude chiedendo una rivisitazione dei fatti ed una diminuzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto ribadisce fondamentalmente le tesi già esposte evidenziando comunque la mancanza di intento lesivo verso la sua persona nel gesto del calciatore Landi Matteo frutto, a suo dire, di un’eccessiva irruenza dovuta all’enfasi della protesta. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La sanzione comminata al calciatore Landi Matteo trova origine da due fattispecie distinte fra loro: la prima incentrata su un gesto di violenza verso un calciatore avversario, la seconda in un atteggiamento irruento e potenzialmente violento perpetrato nei confronti dell’arbitro. Sul primo punto le posizioni convergono e non pare oggetto di contestazione, mentre sul secondo la società reclamante cerca di alleggerire la posizione del proprio tesserato dipingendo il fatto in maniera più tenue rispetto all’accaduto. Invero il gesto del Landi è da configurarsi alla stregua di un atto eccessivamente irruento che ha causato una sorta di “effetto domino” in cui i protagonisti sono stati il citato, il compagno di squadra frappostosi fra lui e l’arbitro e quest’ultimo. Il gesto ha sicuramente una valenza di potenziale atto di violenza in quanto ci si domanda cosa sarebbe accaduto nel caso in cui il Landi si fosse trovato di fronte all’arbitro senza altri soggetti fra loro. Il Collegio è pienamente consapevole che non può essere fatto il processo alle intenzioni tuttavia un fatto è certo: se il Landi avesse tenuto i nervi saldi e le mani al loro posto, evitando di spintonare il compagno verso l’arbitro (volontariamente o meno) quest’ultimo non sarebbe stato in qualche modo colpito con successiva caduta del taccuino a terra. Da quanto esposto il reclamo non può trovare accoglimento ed a parere del Collegio la sanzione appare corretta in punto di quantificazione. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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