COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 132 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della F.C.D. La Querce avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per due mesi il calciatore Cristian Giunta. C.U. n.32 del 28/01/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 132 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della F.C.D. La Querce avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per due mesi il calciatore Cristian Giunta. C.U. n.32 del 28/01/2009. A fine partita,all’uscita del D.G. dall’impianto di gioco, il giocatore in oggetto lo spingeva violentemente senza procurargli alcuna conseguenza. Per tale comportamento il calciatore veniva sanzionato con una squalifica di due mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società La Querce, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. Infatti,secondo la reclamante, il calciatore in questione si avvicinava al D.G. non con l’intenzione di spintonarlo ma unicamente per dividerlo dal proprio genitore che si era avvicinato in maniera pericolosa all’arbitro. Pertanto chiede una riduzione della sanzione. La reclamante chiede altresì di essere ascoltata. L’arbitro veniva convocato da questa Commissione Disciplinare al fine di chiarire alcuni passaggi del suo rapporto gara. In data 27/02/2009 il sig. Boganini Stefano compariva davanti a questa C.D. In sede dibattimentale l’arbitro precisava che, mentre si apprestava a raggiungere la sua autovettura, gli veniva strappato di mano il suo cellulare da un sostenitore della squadra della Quercia. Nel tentativo di farselo restituire veniva violentemente spinto alle spalle da un giocatore della squadra della Querce che l’arbitro riconosceva essere il capitano Giunta Cristian. In data 06/03/2009 compariva davanti a questa C.D. il sig. Nucciarelli Vinicio in rappresentanza della società la Querce. Quest’ultimo non negava quanto asserito dall’arbitro nel suo rapporto gara. Ma sottolineava come il comportamento del calciatore era rivolto a separare l’arbitro dal proprio genitore. Pertanto a tal fine poggiava una mano sul petto del D.G. e l’altra su quella del padre al solo fine di dividerli. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara e ascoltate le parti ritiene provati i fatti contestati al giocatore. Infatti la versione della reclamante contrasta in maniera evidente con quella fornita dal D.G. Mentre quest’ultimo, nel descrivere in maniera dettagliata i fatti accaduti a fine partita, afferma di essere stato spinto da tergo per la società la spinta, operata al solo fine di dividere l’arbitro dal padre del calciatore in questione, veniva operata appoggiando la mano al petto del D.G. Assumendo la tesi dell’arbitro prova privilegiata per questa Commissione risultano conclamati i fatti ascritti al calciatore in questione. Risulta altresì congrua la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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