COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 160 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla S.S.D. Castelfiorentino avverso la decisione con cui il G.S.T. ha squalificato per tre gare il calciatore Mitra Maurizio. (C.U. n. 46/2009).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 160 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla S.S.D. Castelfiorentino avverso la decisione con cui il G.S.T. ha squalificato per tre gare il calciatore Mitra Maurizio. (C.U. n. 46/2009). Con l’atto indicato in epigrafe la Società reclamante chiede una “rivalutazione” della sanzione affermando, in maniera sintetica, che …”qualunque cosa sia stata detta in campo, in nessun caso era indirizzata al direttore di gara , e ad ogni buon conto espressa in un momento di tensione agonistica”. L’esame del rapporto di gara e del supplemento qui reso precludono l’accoglimento del reclamo. Da tali documenti, dei quali si ricorda il carattere di prova privilegiata e quindi di assoluto valore probatorio, si rilevano in modo chiaro e distinto i due episodi : le offese (due) rivolte al calciatore avversario e quella indubitabilmente rivolta al D.G., come ulteriormente precisato da questi nel supplemento di rapporto. La sanzione non è quindi contestabile in punto di fatto così come non lo è in ordine alla entità della sanzione. Si ricorda a tale ultimo proposito che alla giornata di squalifica conseguente alla espulsione si deve sommare la sanzione per le offese al D.G. che vengono determinate, per costanza di decisioni, con la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. La C.D.T. delibera di respingere il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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