COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE FIGC 135/stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei soggetti, tesserati quali calciatori, Zotkaj Serxho e Pugliese Orlando, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., nonché della loro Società di appartenenza, la A.S.Vaianese, per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE FIGC 135/stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei soggetti, tesserati quali calciatori, Zotkaj Serxho e Pugliese Orlando, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., nonché della loro Società di appartenenza, la A.S.Vaianese, per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2. Il G.S.T. di Firenze ha trasmesso alla Procura Federale il rapporto della gara Coiano S.Lucia – Vaianese, svoltasi, in data 16 maggio 2008 nell’ambito del Torneo Rossi, per la categoria allievi, in ordine ad un episodio verificatosi dopo il termine della gara. Esperite le opportune indagini la Procura Federale ha deferito a questa Commissione i tesserati e la Società indicati in premessa per le violazioni di cui in epigrafe. Accertata la avvenuta notifica dell’atto di contestazione, questa C.D. ha fissato la discussione per la data odierna. Risulta presente per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, mentre sono assenti i due calciatori e la società deferita, nonostante rituale convocazione. Il deferimento trae origine, come riferisce il Presidente del Collegio in apertura di dibattimento, dalla segnalazione del G.S.T. di Firenze alla Procura Federale a seguito della lettura del rapporto della gara di cui in premessa. Le indagini dell’Organo inquirente hanno rilevato che al termine della gara in esame i due calciatori deferiti hanno atteso l’arbitro con l’intenzione di aggredirlo, per non aver egli inserito nelle liste di gara il Pugliese in quanto sprovvisto di idoneo documento di riconoscimento. L’arbitro nell’allontanarsi, al fine di evitare ogni contatto, notava che i due calciatori deferiti aggredivano un gruppetto di quattro arbitri, presenti per vari motivi alla gara, e che uno di essi – identificato nel calciatore Zotkaj – colpiva uno degli arbitri (del quale indica il nome) con un pugno in faccia, dopo averlo afferrato per il collo, facendolo quindi cadere in terra. Il Presidente precisa inoltre che il calciatore in questione disputava il Torneo per conto della A.S. Vaianese a seguito di nulla osta rilasciato dalla U.S.D. Rinascita Doccia, per la quale era tesserato. Il Sostituto Procuratore, Avvocato Stefanini, ribadisce la fondatezza del deferimento basato sia sul rapporto di gara reso dal D.G., sia sulle testimonianze acquisite in sede di indagine. Ripercorre i fatti rilevando che la condotta dei deferiti, così come descritta dal D.G. è, peraltro, confermata da altro arbitro presente nel medesimo spogliatoio, perché impegnato in una gara svoltasi in contemporanea. Rileva ancora che il comportamento risulta posto in essere con premeditazione come emerge dal fatto che un dirigente della squadra del Coiano ha avvertito l’arbitro della gara che si sarebbero potuti verificare incidenti stante la presenza di alcuni ragazzi che lo attendevano al di fuori degli spogliatoi. Dall’indagine risultano essere stati oggetto dell’aggressione complessivamente cinque arbitri che erano presenti nell’impianto per vari motivi. Quattro di essi hanno affermato, unanimemente, che la persona che ha sferrato il colpo aveva un forte accento straniero, essa è stata immediatamente identificata nel calciatore Zotkaj dal quinto arbitro presente, cioè l’arbitro della gara in esame. Lo stesso ha indicato quale istigatore dei gesti di violenza il Pugliese, riconosciuto con certezza in quanto tale calciatore lo aveva minacciato quando, prima dell’inizio dell’incontro, gli aveva rifiutato la partecipazione alla gara essendo privo di un valido documento di riconoscimento. Il rappresentante della Procura Federale conclude il proprio intervento chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Zotkaj Serxho, autore materiale della violenza, quattro mesi di squalifica; - al calciatore Pugliese Orlando, per aver istigato l’aggressione e per il comportamento tenuto in precedenza, la squalifica per tre mesi; - alla A.S. Vaianese la ammenda di € 600,00 per la responsabilità oggettiva e la mancanza di assistenza e sorveglianza. La Commissione, riunita in camera di consiglio, ritiene il deferimento fondato perché ampiamente sostenuto dal rapporto di gara, del quale si ricorda la valenza probatoria, nonché dalle testimonianze assunte a verbale. Rileva come il fatto ascritto ai deferiti sia di notevole gravità risultando in tutta la sua evidenza che il comportamento dei calciatori, entrambi minori di età, identifica una totale mancanza di quei principi di lealtà e correttezza che, dovendo comunque essere bagaglio etico di ciascun individuo, acquisisce maggiore rilevanza nell’ambito dell’esercizio della attività sportiva. Ciò è tanto più vero in quanto l’episodio è avvenuto “a freddo”, non nella foga agonistica, e con la premeditazione giustamente rilevata dal rappresentante della Procura. Il Collegio ritiene, di conseguenza, lieve l’entità delle sanzioni richieste dalla Procura, dovendo anche tener conto del pessimo comportamento processuale dei deferiti che non hanno risposto in alcun modo alla convocazione. Il Collegio pone in rilevo l’atteggiamento e la disponibilità dei dirigenti del Coiano S.Lucia nel segnalare la possibilità del verificarsi di incidenti e nel tentare, quindi, di difendere gli arbitri dall’aggressione. P.Q.M. La C.D. infligge le seguenti sanzioni: - al calciatore Zotkaj Serxho la squalifica per un anno e tre mesi; - al calciatore Pugliese Orlando la squalifica per un anno; - alla A.S. Vaianese la ammenda di euro 600,00 (seicento).
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