COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 183 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Civitella avverso la delibera del G.S.T. di Grosseto che ha squalificato fino al 17.05.2009 il calciatore Urbani Alessandro. (C.U. 36/2009).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 183 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Civitella avverso la delibera del G.S.T. di Grosseto che ha squalificato fino al 17.05.2009 il calciatore Urbani Alessandro. (C.U. 36/2009). Il provvedimento che la U.S.D. impugna è così motivato : “Espulso per doppia ammonizione alla notifica si è tolto la maglietta tirandola addosso al D.G. colpendolo all’altezza del petto senza provocare conseguenza alcuna, quindi profferiva frase offensiva”. La Società reclamante non contesta l’episodio affermando testualmente che …”I fatti sono accaduti esattamente come descritto dal D.G……”, giustificando il gesto come uno sfogo di carattere incontrollato derivato dall’espulsione che lo ha raggiunto ad appena quindici minuti dal suo ingresso in campo. Ritiene quindi che non vi è stata premeditazione così come non era intenzione del calciatore colpire l’arbitro. Infine rilevato che con tale sanzione il campionato dell’Urbani è da considerarsi concluso ritiene che scopo della giustizia sportiva sia quello ”…di condannare chi sbaglia ma anche di insegnare a non sbagliare..”. Chiede la riduzione della sanzione rapportandola alla effettiva gravità dei fatti accaduti. L’arbitro con corretto, sereno, supplemento al rapporto di gara ha ripercorso lo svolgersi dei fatti precisando che : - l’espulsione è avvenuta per somma di ammonizioni e dopo ripetuti richiami verbali; - il lancio della maglietta ha avuto carattere di volontarietà stante la distanza che lo separava dal calciatore. Esaminati gli atti, la C.D. osserva come il G.S. non abbia – né poteva vista la immediatezza con cui il calciatore ha reagito al provvedimento disciplinare – contestato alcuna premeditazione. La volontarietà del gesto è ripetutamente affermata dal D.G. e le modalità di svolgimento non fanno altro che confermarla ed esso, pur non essendo causa di conseguenze fisiche, è del tutto lesivo della personalità del D.G. e della Istituzione che egli rappresenta in campo. Circa la necessità di “insegnare a non sbagliare” invocata dalla Società, premesso che questo è uno dei compiti fondamentali delle Società, è innegabile che si insegni anche attraverso una corretta applicazione delle sanzioni disciplinari. Rilevata la fondatezza della delibera impugnata, il Collegio con riferimento alla entità della sanzione irrogata non può che ritenerla congrua rilevato che essa è stata inflitta a tempo e non a giornate, provvedimento quest’ultimo che sarebbe stato decisamente più affittivo, e che è relativa anche alla frase offensiva rivolta al D.G.. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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