COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 191 stagione sportiva 2008709 Reclamo della U.S. Sambuca avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre giornate il calciatore Barbini Lorenzo. C.U. n. 50 del 26/03/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 191 stagione sportiva 2008709 Reclamo della U.S. Sambuca avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre giornate il calciatore Barbini Lorenzo. C.U. n. 50 del 26/03/2009. Quasi a fine gara il calciatore in oggetto reagiva ad uno schiaffo ricevuto, mettendo le mani sul viso dell’avversario che lo aveva colpito. Per evitare ulteriori conseguenze intervenivano cinque giocatori per dividerli. Per tale comportamento il calciatore in questione veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di tre giornate. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società U.S. Sambuca, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento del G.S. rispetto a quello inflitto al giocatore avversario, che aveva colpito con uno schiaffo il tesserato in questione. Per tale motivo la società chiede una riduzione della squalifica. Dall’esame del reclamo emerge che la società Sambuca non nega il fatto ascritto al proprio tesserato ma si lamenta della disparità di trattamento rispetto all’avversario, sanzionato allo stesso modo. Questa Commissione Disciplinare, pur convenendo sul fatto che i due episodi andavano sanzionati in modo diverso, è chiamata a pronunciarsi soltanto sulla sanzione a carico del sig. Barbini Lorenzo. A tal fine la sanzione del G.S. appare equa e corretta rispetto al fatto ascritto al tesserato in questione, trattandosi, comunque, sempre di un atto di violenza e come tale sanzionato nella misura minima edittale. Per tale motivo non vi è spazio per una riduzione della sanzione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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